Una decisa conferma sulla decorrenza del termine per l’irrogazione di sanzioni disciplinari ad impiegati dello Stato è giunta dal Consiglio di Stato con la sentenza 27 maggio 2011, n. 3187. In particolare, il termine perentorio di novanta giorni comincia a decorrere non già dall’avvio del procedimento disciplinare, ma dalla scadenza virtuale del termine di 180 giorni, fissato dall’articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (“Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti”) per l’inizio del procedimento stesso e decorrente dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna.
Secondo il consolidato indirizzo dei Giudici di Palazzo Spada, il termine di 90 giorni previsto dall’articolo 9 citato, si cumula con quello di 180 giorni entro cui iniziare il procedimento disciplinare, in modo tale da concedere all’Amministrazione un termine globale di 270 giorni, decorrente dalla data in cui ha avuto piena conoscenza della sentenza di condanna (cfr. Ad. plen. n. 1/2004 e Ad. Plen. n. 4/2000).
In sostanza, il legislatore ha inteso sollecitare la definizione della posizione del dipendente prevedendo un complessivo termine di duecentosettanta giorni, decorrente dall’avvenuta «notizia della sentenza irrevocabile», ed entro il quale l’amministrazione può legittimamente attivare e concludere il procedimento disciplinare. Il lasso temporale che non può quindi essere superato a pena di violazione della perentorietà del termine è quello totale di duecentosettanta giorni” ( in questo senso cfr. anche CdS, VI, 869/2006).
Tale interpretazione è quella preferibile perché altrimenti, come osservato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, già dal 2004, il rapporto fra i due termini sarebbe sproporzionato fra il tempo dato per decidere sull’opportunità di dar inizio al procedimento ed il tempo lasciato per lo svolgimento di questo; e “perché altre disposizioni – concernenti la disciplina degli impiegati pubblici ed il procedimento per l’irrogazione delle relative sanzioni – sarebbero irrazionalmente meno garantistiche nei riguardi di coloro che siano stati prosciolti o che siano stati indenni da addebiti in sede penale”.
Si ricorda che nel caso in questione il ricorrente lamentava il superamento del termine dei 90 giorni tra il momento in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza della condanna subita dal dipendente e la conclusione del procedimento disciplinare con la conseguente applicazione della sanzione della destituzione dal servizio.
fanno parte dei 270 giorni anche i 10 per la notifica certamente la data di inizio la fornisce l’amministrazione al momento della contestazione degli addebiti e termina con la notifica dei provvediemnti 10 giorni dopo la firma del capo se questi sono oltre i 270??????? ho una buona causa 393 2260570