Sanzioni fiscali per il dirigente che non paga le tasse sul contributo del datore per l’affitto di casa
Cambio di sede con sorpresa. Il dirigente
trasferito ottiene sì un contributo dal datore per sostenere il rincaro
dell’affitto di casa nella nuova città, ma se non ci paga le tasse rischia di doversi accollare anche le sanzioni del Fisco.
Non conta che un altro giudice abbia invece dato ragione a un collega
in una lite analoga. Lo precisa la sentenza 22520/09, emessa dalla
sezione tributaria della Cassazione.
Per il personale direttivo, ad esempio negli
istituti di credito, il trasferimento di sede è un evento che rientra
nella modalità tipica di esecuzione della prestazione. Il bonus offerto
dalla banca per le differenze del canone locativo, dunque, trova titolo
esclusivo nel rapporto di lavoro: si tratta di una componente del
reddito tassabile che, se riguarda periodi d’imposta anteriori al primo
gennaio 1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs 314/97), va
assoggettata all’Irpef per l’intero ammontare. Non giova al lavoratore
invocare sentenze definitive che affermano l’intassabilità
dell’indennizzo in controversie tra il suo stesso datore e altri
dipendenti. Risulta fuori luogo il riferimento all’articolo 1306 del
Codice civile, che ben consente al debitore di opporre una sentenza
favorevole ottenuta dal condebitore solidale ma che vale solo se
l’obbligazione “incriminata” è la stessa. Qui c’è in comune solo il
datore di lavoro e il richiamo di casi analoghi si risolve nel
rimandare all’autorità del precedente giudiziario, un principio
estraneo al nostro ordinamento.
La Suprema corte decide nel merito bocciando anche
la richiesta esclusione delle sanzioni: per la mancata ritenuta del
sostituto d’imposta spettava al sostituito “riparare” e non averlo
fatto costituisce una sua specifica violazione. In un caso analogo il
ricorso del contribuente è stato invece accolto sostenendo che, grazie
al D.Lgs 472/97, per le soprattasse serve almeno la colpa del
sostituito.