Scadenza mensile per il pagamento del sussidio al lavoratore socialmente utile
Va corrisposto alla fine del mese il sussidio ai lavoratori socialmente
utili. Non è operativo, infatti, il sistema di pagamento in due tranche
previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria
dall’articolo 32 del Dpr 818/57: cioè, il giorno 15 e l’ultimo giorno
di ogni mese. Modalità di corresponsione a parte, quindi, per il resto
trova applicazione la disciplina della disoccupazione perché le sue
disposizioni regolano l’indennità di mobilità la cui disciplina, a sua
volta, è estesa al sussidio per i lavori socialmente utili. Lo ha
chiarito la Cassazione nella sentenza 24630/09 con cui ha annullato un
verdetto d’appello che aveva condannato l’Inps al pagamento in favore
di un lavoratore socialmente utile degli interessi legali sulle
prestazioni ricevute in ritardo. Per i giudici del merito, infatti, nel
caso in esame doveva trovare applicazione il termine quindicinale di
pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione. Ma la sezione
lavoro del Palazzaccio, nell’accogliere il ricorso dell’Istituto
previdenziale, ha ribaltato la decisione di secondo grado perché ha
ritenuto che il sussidio in esame – anche se calcolato a giorno come
l’indennità di disoccupazione – doveva essere corrisposto mensilmente.
Insomma, il suo pagamento non può essere ancorato ad una scadenza di
quindici giorni. La domanda del lavoratore, dunque, è stata respinta in
quanto la causa è stata decisa nel merito.