Scatti di anzianità al lavoratore che trasforma il contratto formativo a tempo indeterminato
(Cassazione civile sez. lav., sentenza 18 marzo 2011 n. 6298)
B.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, depositata il 7 giugno 2006, con la quale la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dallo stesso avanzata nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., volta ad ottenere la condanna della società al pagamento delle differenze retributive derivanti dal computo del periodo del contratto di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato.
In sintesi, la Corte territoriale ha escluso la nullità, invece affermata dal primo giudice, delle disposizioni di cui al paragrafo 7.5 dell’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988, e di cui al punto 5.2 dell’Accordo nazionale 7 luglio 1995 fra l’Azienda e le organizzazioni sindacali, nella parte in cui prevede che il periodo del contratto di formazione e lavoro non venga computato nell’anzianità di servizio utile per il computo degli scatti di anzianità, ritenendo che non sono in contrasto con la L. 19 ottobre 1984, n. 863, art. 3, comma 5: questa norma, prosegue il giudice del gravame, non pone affatto un principio di non discriminazione in relazione all’anzianità di servizio, ma solo impone di considerare il periodo di formazione nell’anzianità di lavoro.
La società resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità della precedente udienza fissata per la discussione, in esito alla quale la Corte ha disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, essendo stata rimessa alle Sezioni unite la risoluzione del contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della Sezione lavoro sulla questione, oggetto di analoga controversia, concernente la computabilità del periodo del contratto di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di anzianità.