Scelta delle graduatorie per nuove assunzioni: precedenza a quella più remota TAR Puglia-Lecce, sez. II, sentenza 23.02.2010 n° 590
T.A.R.
Puglia – Lecce
Sezione II
Sentenza 23 febbraio 2010, n. 590
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2009, proposto da:
****,
rappresentati e difesi dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio
eletto presso Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore,
16;
contro
Azienda Sanitaria Locale di
Lecce, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Rossi, con domicilio
eletto presso Stefano Rossi in Lecce, via Miglietta 5 c/o A.S.L. Lecce;
nei confronti di
…omissis…
e con l’intervento di
****,
rappresentato e difeso dall’avv. Laura Del Giudice, con domicilio
eletto presso Laura Del Giudice in Lecce, via Monti n° 40;
per l’annullamento
della
deliberazione 29 Maggio 2009 n° 1773 del Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nella parte in cui dovendo
procedere alla assunzione a tempo indeterminato di n° 16 “Assistenti
Amministrativi”, mentre per otto di questi ha correttamente utilizzato
la graduatoria approvata dall’ex A.U.S.L. LE/1 di Lecce con
deliberazione D.G. 11 Gennaio 1999 n° 12 (in cui vi sono, tra gli
idonei, anche i ricorrenti), per gli altri otto ha, invece,
illegittimamente utilizzato la graduatoria di epoca successiva
approvata dall’ex A.U.S.L. LE/1 di Lecce con deliberazione D.G. 20
Dicembre 2005 n° 3072;
di ogni altro atto connesso, consequenziale, collegato e/o presupposto.
…omissis…
FATTO E DIRITTO
I
sei ricorrenti – collocati quali idonei (rispettivamente) al posto n°
42, 47, 49, 63, 64 e 84 nella graduatoria generale approvata dalla ex
A.U.S.L. LE/1 di Lecce con deliberazione n° 12 dell’11 Gennaio 1999 del
concorso pubblico per titoli ed esami a dodici posti di Assistente
Amministrativo (già utilizzata sino al 33° posto) – impugnano la
deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di
Lecce n° 1773 del 29 Maggio 2009 (di revoca della precedente
deliberazione della A.S.L. Lecce n° 1498 del 6 Maggio 2009, che aveva
disposto lo scorrimento della sola graduatoria degli idonei approvata
con la delibera uslina n° 3072 del 20 Dicembre 2005), nella parte in
cui nel disporre l’assunzione a tempo indeterminato di sedici
Assistenti Amministrativi per otto di questi ha utilizzato la
graduatoria degli idonei (del concorso bandito dalla ex Azienda
Ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce) approvata dalla A.U.S.L. LE/1 di
Lecce con deliberazione n° 3072 del 20 Dicembre 2005, anziché (per
tutti i sedici posti) la precedente graduatoria (generale e dei
candidati interni riservatari) del 1999, nonché ogni altro atto
connesso.
A sostegno del ricorso è stato formulato il seguente articolato motivo di gravame.
1)
Violazione dell’art. 9, comma 15, della Legge n° 207/1985 – Violazione
della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 84981/7/83
del 31 Gennaio 1992 – Violazione delle Circolari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 5 Marzo 1993 e dell’Assessorato della Regione
Puglia del 27 Giugno 1995 – Violazione dei principi generali in materia
concorsuale – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Eccesso di
potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, disparità di
trattamento ed irrazionalità.
Dopo avere diffusamente illustrato
il fondamento in diritto della domanda azionata, i ricorrenti
concludevano come riportato in epigrafe.
Si sono costituiti in
giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ed i controinteressati
****, depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente ed
ampiamente replicato alle argomentazioni delle controparti, concludendo
per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la
reiezione del ricorso principale.
I controinteressati ****
hanno, altresì, proposto ricorso incidentale avverso la medesima
deliberazione uslina n° 1773/2009 (di revoca della precedente
deliberazione n° 1498/2009), nella parte in cui ha stabilito di
utilizzare anche la graduatoria degli idonei approvata nel 1999.
I
Sig.ri **** si sono costituiti in giudizio, depositando memorie
difensive con cui hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità e
comunque la reiezione dei ricorsi incidentali.
I ricorrenti
principali hanno proposto istanza di sospensione dell’efficacia del
provvedimento impugnato, che è stata accolta da questa Sezione con
ordinanza n° 679 del 3 Settembre 2009 (riformata in appello dalla V
Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n° 5330 del 23 Ottobre
2009).
Alla pubblica udienza del 21 Gennaio 2010, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il
ricorso principale è fondato e va accolto, in primo luogo, in relazione
al ricorrente **** che, in ragione del posto occupato nella graduatoria
generale degli idonei (approvata dalla ex A.U.S.L. LE/1 di Lecce con
deliberazione n° 12 dell’11 Gennaio 1999), può certamente conseguire
(entro il termine originario di validità della predetta graduatoria: 31
Dicembre 2009) il risultato utile dell’assunzione alle dipendenze della
Azienda Sanitaria Locale resistente (vedi attestazione del Dirigente
Area Gestione del Personale della A.S.L. Lecce prot. n° 14138 del 15
Settembre 2009), ma va accolto anche per gli altri cinque ricorrenti
non ravvisandosi per gli stessi l’eccepita carenza di interesse, non
potendo essere esclusa – allo stato – la possibilità dei predetti di
ottenere il risultato utile perseguito, considerato che l’art. 2,
ottavo comma, del recentissimo Decreto Legge 30 Dicembre 2009 n°
prorogato al 31 Dicembre 2010 i termini di validità delle graduatorie
degli idonei per le assunzioni di personale a tempo indeterminato
approvate dalle P.A. successivamente al 1° Gennaio 1999.
In via
del tutto preliminare, il Tribunale ritiene di non dover disporre
l’invocata ulteriore integrazione del contraddittorio, in quanto –
notoriamente – i soggetti controinteressati (in senso tecnico) vanno
individuati con riferimento al momento di adozione del provvedimento
impugnato, a nulla rilevando le circostanze di fatto sopravvenute (ex
multis: Consiglio di Stato, IV Sezione 16 Giugno 2008 n° 2985).
Sempre
in via preliminare, in relazione al regolamento preventivo di
giurisdizione proposto dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte
di Cassazione dal controinteressato ****, osserva il Collegio che, ai
sensi dell’art. 367 primo comma c.p.c. (nel testo modificato dalla
Legge n° 353 del 1990), non si ravvisano i presupposti per disporre
l’invocata sospensione del processo, in quanto la contestazione della
giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo appare manifestamente
infondata, considerato che nella peculiare fattispecie concreta oggetto
del presente giudizio si verte non già (“sic et simpliciter”) in tema
di pretesa all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria degli
idonei di un concorso pubblico e quindi del diritto all’assunzione
degli stessi, bensì in materia di gravame interposto avverso veri e
propri atti di macro-organizzazione della Pubblica Amministrazione:
ossia, della scelta (di indubbia valenza organizzativa), tra più
graduatorie concorsuali di idonei ancora valide ed efficaci, di quella
alla quale attingere per le assunzioni a tempo indeterminato di
pubblici dipendenti, sicchè la contestazione investe l’esercizio del
potere amministrativo, a cui corrisponde una situazione di “mero”
interesse legittimo, la cui tutela appartiene alla giurisdizione
generale di legittimità del Giudice Amministrativo (Cfr: Corte di
Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18 Giugno 2008 n° 16527).
Nel
merito, il Tribunale ritiene condivisibili le censure formulate dai
ricorrenti principali avverso l’impugnata deliberazione uslina n°
1773/2009, con le quali si allega la violazione da parte dell’Azienda
Sanitaria Locale resistente vuoi della regola organizzativa (“norma di
azione”) sancita dall’insegnamento giurisprudenziale prevalente e
preferibile che privilegia sempre (indipendentemente dall’avvenuta o
meno concentrazione di enti preesistenti), per ovvie esigenze di
imparzialità e di buona amministrazione, tra più graduatorie
concorsuali valide (non essendo ipotizzabile un effetto abrogativo
implicito nell’approvazione della graduatoria successiva) quella più
remota (sino al suo eventuale esaurimento), vuoi del principio generale
“prior in tempore potior in iure” (ex multis: Consiglio di Stato, V
Sezione, 28 Settembre 2007 n° 4974; 24 Agosto 2007 n° 4484; 20 Gennaio
2004 n° 147; 22 Agosto 2003 n° 4742).
D’altra parte, in tal
senso si è espressa anche più volte la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (nelle Circolari del 5 Marzo 1993 e del 31 Gennaio 1992),
nonché l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia (Circolare del 27
Giugno 1995); nel mentre il criterio opposto (utilizzo dell’ultima
graduatoria dei candidati idonei, entro un anno dall’approvazione della
stessa) previsto dall’art. 13 terzo comma del D.P.R. 20 Dicembre 1979
n° 761 si riferisce alle differenti ipotesi della rinuncia o decadenza
dei vincitori del concorso indetto dall’Azienda Sanitaria Locale e
della copertura dei posti che si siano resi vacanti successivamente al
bando ed entro l’anno dall’approvazione della graduatoria.
Chiarito
ciò, si rileva che i ricorsi incidentali proposti dai controinteressati
**** (avverso la medesima deliberazione uslina n° 1773/2009 – di revoca
della precedente deliberazione n° 1498/2009 – nella parte in cui ha
stabilito di utilizzare anche la graduatoria degli idonei approvata nel
1999) sono infondati (per **** il ricorso incidentale è improcedibile
per sopravvenuta carenza di interesse), poiché – da un lato –, ai sensi
dell’art. 1 comma 98 della Legge 30 Dicembre 2004 n° 311, gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale rientrano tra le amministrazioni pubbliche
soggette per gli anni 2005, 2006 e
limitazioni delle assunzioni, in relazione alle quali i termini di
validità delle graduatorie degli idonei per le assunzioni di personale
a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° Gennaio 1999 sono
stati prorogati al 31 Dicembre 2009, ex art. 5 del Decreto Legge 30
Dicembre 2008 n° 207 (nel testo modificato dalla Legge di conversione
27 Febbraio 2009 n° 14), e – dall’altro – la dedotta violazione
dell’art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 appare irrilevante (ai
sensi dell’art. 21 octies secondo comma della medesima Legge)
risultando, con ogni evidenza, che il contenuto del provvedimento
impugnato in via incidentale non avrebbe potuto essere diverso nel
senso auspicato dai ricorrenti incidentali; né si tratta della
copertura di posti effettivamente istituiti ex novo in Pianta Organica,
bensì di posti di Assistente Amministrativo già coperti da unità di
personale cessate dal servizio.
Per le ragioni sopra
sinteticamente illustrate il ricorso principale deve essere accolto,
mentre vanno respinti i ricorsi incidentali.
Sussistono gravi ed
eccezionali ragioni (l’assoluta novità e la particolare complessità
delle questioni giuridiche oggetto del giudizio) per disporre la
compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di
Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso principale indicato in
epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il
provvedimento impugnato.
Respinge i ricorsi incidentali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 Gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/02/2010.
Nella scelta delle graduatorie da utilizzare per le nuove assunzioni si deve dare la precedenza a quella più remota.
Con
questo principio il TAR di Lecce con sentenza 23 febbraio 2010, n. 590
ha accolto il ricorso proposto da alcuni candidati inseriti in una
graduatoria più vecchia risalente al ’99, per l’annullamento della
delibera con cui l’ASL LE ha deciso di scorrere entrambe le graduatorie
esistenti e ancora valide, ossia quella del ’99 e quella più recente
del ‘05.
Per il TAR Lecce appartiene innanzitutto alla
giurisdizione del Giudice amministrativo la cognizione delle
controversie relative alla scelta di quale graduatoria scorrere nel
caso di assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di atto di
macro-organizzazione.
Nel caso di specie, il ricorso era stato
proposto dagli idonei della graduatoria del ’99 che l’Asl ha deciso
pure di utilizzare, unitamente a quella del ’05, e che non erano
rientrati nella delibera di scorrimento perché eccedenti,
momentaneamente, rispetto alle esigenze dell’azienda.
I
ricorrenti hanno sostenuto l’erroneo scorrimento anche della
graduatoria del ‘05 in quanto di data più recente rispetto a quella del
‘99.
Il Giudice amministrativo, accogliendo le tesi dei
ricorrenti ha accolto il ricorso aderendo alla regola giurisprudenziale
che privilegia tra più graduatorie valide quella più remota e del
principio generale “prior in tempore potier in iure”.