Scivola sulle scale bagnate: no al risarcimento se era a conoscenza delle infiltrazioni
La responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti:
1.un’alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto;
2. l’imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno.
Di recente è stato riaffermato questo principio in occasione di una vicenda che vedeva coinvolta l’inquilina di uno stabile che, nel percorrere le scale dello stesso, scivolava sull’acqua piovana infiltratasi da una finestra difettosa procurandosi delle lesioni.
La Corte di Cassazione (sent. n. 11592/10),ha confermato la sentenza del giudice territoriale che escludeva il diritto al risarcimento ritenendo “prevedibile” l’evento, essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un’inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell’immobile”, tra cui “la possibilità per l’acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”.