Sconti fiscali sul recupero edilizio: meglio il 36% o il 55%?
La detrazione più appetibile è quella sugli interventi diretti al risparmio energetico (55%) ma è piuttosto comune trovarsi nella condizione di poter godere di entrambe. A patto, ovviamente, di non farlo per le stesse opere.
Le detrazioni fiscali sul recupero edilizio sono due, quella del 36% sulle ristrutturazioni e quella del 55% sul risparmio energetico. E’ evidente che la seconda è più appetibile della prima, per ben tre motivi: risparmio maggiore (il 55% è più del 36%), tetti di detraibilità superiori (fino a un massimo di 181.818 di spesa sopportata, anziché fino a 48 mila euro), meno rate annuali in cui goderle (5 anziché 10)
Benché tutte le opere agevolate con la detrazione del 55% (che sono solo di 4 tipi) siano teoricamente anche detraibili con quella del 36%, è evidente che è nell’interesse del contribuente approfittare della detrazione di maggior importo, anche se ciò significa affrontare prassi burocratiche maggiori (la compilazione di moduli informatizzati sul sito dell’ENEA).
A
un’analisi superficiale, parrebbe quindi che in una Guida sul risparmio
energetico il focus andrebbe posto solo sul 55%. Non è così.
Innanzitutto perché questa detrazione non copre tutti gli interventi possibili.
Per esempio, la sostituzione dell’impianto energetico con caldaie a
biomasse non è agevolabile di per sé con il 55%, ma solo nell’ambito di
un risanamento energetico globale dell’edificio, che è poi l’intervento
più difficile da mettere in opera e, non a caso, il meno proposto dai
contribuenti. Allora ci si può “accontentare” solo del 36%.
Secondariamente perché l‘agevolazione del 36% è valida, per ora, fino al 2012, mentre quella del 55%, salvo proroghe, scadrà il 31 dicembre 2010.
In terzo luogo perché talora si possono mettere in opera, per esempio,
coibentazioni o sostituzioni di caldaie con modelli a condensazione che
non raggiungono i requisiti previsti per il 55% ma godono comunque
della detrazione del 36%.
Ma c’è di più. E’ piuttosto comune il fatto di trovarsi nelle condizioni di godere di entrambe le detrazioni. A patto, ovviamente, di non farlo per le stesse opere.Finché
ci si limita a far eseguire, anche dalla stessa impresa, opere
differenti, la distinzione non è difficile: per esempio, possono essere
installate contemporaneamente finestre con doppi vetri (detraibili ai
sensi del 55%) e porte blindate (detraibili solo ai sensi del 36%).
Resterà necessario eseguire due distinte prassi (l’invio della Comunicazione di inizio lavori al centro Servizi di Pescara e la compilazione online dei moduli dell’ENEA),
evidenziare nelle fatture quali opere siano relative al 36% e quali al
55% e, infine, pagare con bonifici separati. Nulla vieta che l’iter
urbanistico sia uno solo (per esempio, un’unica DIA).Ma talvolta le
cose si fanno assai più complicate. Per spiegarci meglio, prendiamo “di
peso” un esempio fatto dalla ris. 283/2008 dell’Agenzia delle entrate:
l’installazione di una caldaia a condensazione contemporanea a quella
di un impianto a pannelli radianti sotto il pavimento.
L’opera prevede:
–
una serie di lavori volti alla funzionalità dell’impianto (per esempio,
lo smontaggio e la dismissione della vecchia caldaia, la fornitura e
posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche);
–
le opere edilizie strettamente funzionali alla realizzazione
dell’intervento di risparmio energetico (per esempio, quelle
indispensabili a mettere sotto traccia le tubazioni o la posa in opera
del massetto necessario per l’impianto radiante).
Le spese relative a questi lavori sono tutte detraibili ai sensi del 55%. Ma sono anche indispensabili altri lavori,
non strettamente connessi all’intervento di risparmio energetico. Per
esempio, la posa in opera di una nuova pavimentazione (che
evidentemente potrebbe essere eseguita sia con piastrelle di seconda
scelta sia con legni o marmi pregiati), nuovi battiscopa, opere di
falegnameria per accorciare l’altezza delle porte interne (il nuovo
pavimento è rialzato), eventuale nuova tinteggiatura delle pareti
sporcate e via elencando. Secondo l’interpretazione delle Entrate,
questa seconda serie di lavori non è detraibile ai sensi del 55% ma, al
massimo, solo grazie alla detrazione del 36%.
evidente che, in casi come questi, l’identificazione di quali siano le
opere strettamente connesse al risparmio energetico può essere assai
difficile da fare: la responsabilità, secondo l’Agenzia delle entrate,
ricade tutta sui tecnici abilitati. Ed è altrettanto evidente che il
committente cercherà di convincere progettista e direttore dei lavori a
imputare più spese possibili alle opere di contenimento dei consumi
energetici, fidando anche nel fatto che le Entrate non hanno certo
personale tecnicamente preparato, da inviare sul posto per eseguire
controlli. Qualora, infine, si sia chiesta la detrazione del 36% su
lavori che godrebbero di quella del 55% non è più possibile cambiare
idea in seguito (ris. 5 luglio 2007, n. 152).
Segnalazione sito elenco documenti per 55% Sul sito di Uncsaal, Associazione Confindustriale che rappresenta le aziende dell’involucro edilizio e dei serramenti in genere, potete trovare tutti i riferimenti – aggiornati – per accedere alle detrazioni del 55%. Uncsaal è tra le Associazioni che promuovono la proroga delle agevolazioni fiscali del 55% anche nei prossimi anni.