Sconti Irpef più ampi per 730 e Unico
L’agenzia delle Entrate risponde ai quesiti dei contribuenti e
consente un’applicazione estesa di alcuni sconti Irpef: il mutuo prima
casa non perde l’agevolazione anche se passa da un coniuge a entrambi;
la detrazione del 55% può valere anche per il portone d’ingresso; i
medicinali omeopatici potranno essere utilizzati in dichiarazione anche
se lo scontrino manca dell’autorizzazione di immissione in commercio.
Domani sul Sole 24 Ore il testo della circolare con i commenti degli esperti.
Ecco come la stessa Agenzia, nel suo comunicato, illustra le principali novità:
Casa, lo sconto sull’arredo prende il via coi lavori edilizi, non con le spese
– È possibile fruire della detrazione Irpef del 20% per l’acquisto di
mobili ed elettrodomestici anche se il contribuente li ha comprati
prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione
dell’abitazione. Per ottenere l’agevolazione, infatti, basta che
l’acquisto dei beni agevolabili sia successivo alla data d’inizio dei
lavori edilizi, indicata nella comunicazione inviata al Centro
operativo di Pescara. Ciò che conta, quindi, per avere lo sconto Irpef,
è acquistare i beni agevolabili nel contesto dei lavori di
ristrutturazione.
Non solo. La circolare chiarisce che il bonus
arredi “resiste” anche se il contribuente vende la casa ristrutturata.
La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, infatti,
riconosciuta fino a un limite di spesa di 10mila euro, deve essere
ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Il contribuente può
continuare a beneficiare delle quote ancora non utilizzate, anche se
decide di vendere la casa ristrutturata prima della fine del periodo
per fruire del bonus.
Inoltre, la detrazione Irpef del 20% si può
calcolare tenendo conto anche delle spese di trasporto e montaggio dei
mobili e degli elettrodomestici, purché i pagamenti siano stati
effettuati tramite bonifico bancario o postale.
Bonus energia, lo sconto del 55% apre anche a chi rinnova il portone d’ingresso
– Anche la sostituzione di portoni d’ingresso rientra tra le spese
agevolate dallo sconto del 55% per il risparmio d’energia, così come le
finestre comprensive di infissi. Condizione essenziale perché anche il
portone entri nella rosa degli interventi agevolabili è che rispetti i
parametri tecnici stabiliti.
Gli interessi sul mutuo “ristretti” anche se l’intestazione “si allarga”
– È possibile godere della detrazione sugli interessi passivi pagati
per l’acquisto dell’abitazione principale anche se il contratto di
mutuo intestato dapprima a un solo coniuge si sostituisce con uno
cointestato a entrambi. Inoltre, sempre in tema di mutui agevolati, la
circolare precisa che il diritto alla detrazione degli interessi pagati
per il mutuo vale anche se il contribuente, per motivi di lavoro,
sposta la sua dimora abituale non proprio nel Comune in cui si trova la
sede di lavoro, ma in uno limitrofo. Per poter continuare a beneficiare
dell’agevolazione è sufficiente che il cambio di residenza sia
oggettivamente attribuibile all’attuale esigenza lavorativa del
contribuente, a prescindere dal fatto che la nuova dimora si trovi
nello stesso Comune in cui lavora.
Farmaci omeopatici, nel codice l’identikit per lo sconto
– La detrazione del 19% sulle spese sostenute per acquistare medicinali
omeopatici vale anche se sullo scontrino non è riportato il numero di
autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), purché sia indicato
il numero di codice identificativo della qualità del farmaco,
rilevabile con lettura ottica, come precisato dal Garante della
Privacy.
In particolare, per quanto riguarda l’anno d’imposta
2009, la certificazione rilasciata dalle farmacie potrebbe essere
costituita da scontrini fiscali che indicano i nomi commerciali dei
farmaci acquistati oppure da altri in cui è già riportato il numero
identificativo con la decodifica della qualità del prodotto omeopatico.
In entrambi i casi, le spese sanitarie possono essere ammesse in
detrazione dall’imposta o in deduzione dal reddito.