Scontrino parlante: nuove regole per gli scontrini in farmacia. Pisani: "Maggiore tutela della privacy per il consumatore"
scontrini della farmacia, richiesta lo scorso anno dal Garante della
Privacy, è diventata realtà all’inizio del 2010. Per una questione di privacy del consumatore, lo scontrino della farmacia non indicherà più il nome del
farmaco acquistato, ma soltanto il codice di immissione al commercio
(AIC). “Il consumatore, dunque, in sede di
dichiarazione dei redditi, non sarà più tenuto a ‘pubblicizzare’ le patologie di cui soffre a chi gli presta assistenza fiscale ma dovrà.
È quanto dichiarato
dall’avvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dell’associazione Noi
Consumatori.it e candidato alla Regione con la lista della società civile
Noiconsumatori.it, il quale appoggia con fermezza il cambiamento dello scontrino ‘parlante’ per una questione prettamente di privacy dei consumatori.
Quando lo scontrino potrà essere detratto
tra le spese mediche?
“Lo scontrino della farmacia – dichiara Pisani – potrà essere detratto
tra le spese mediche qualora esso indichi una fra le seguenti diciture: “farmaco”,
“medicinale”, “med.”, “f.co”, “otc” e “sop” (sigle che indicano i
medicinali di automedicazione, senza prescrizione medica),
“omeopatico”, “ticket” o “preparazione galenica”.
Mentre per quanto riguarda le diciture “integratori” o “fitoterapici” non vale lo stesso discorso: per questo tipo di farmaci non è prevista alcuna detrazione. Infine, non è ammessa alcuna altra dicitura o documentazione allegata allo scontrino ai fini della detraibilità della spesa” ha concluso Pisani.
allo scontrino che riporta la dicitura “ticket”. La denominazione “ticket” su uno scontrino farmaceutico indica
l’acquisto di un medicinale. Pertanto, pretendere
la fotocopia della prescrizione medica ci sembra assurdo poiché pensiamo che i pochi spiccioli racimolati dalla detrazione non devono essere spesi per fare le fotocopie!!!