Scudo fiscale e antiriciclaggio: gli obblighi degli intermediari finanziari Circolare Ministero Economia e Finanze 16.02.2010
Necessaria l’ identificazione del titolare effettivo e controlli anche dopo l’emersione.
Sanzioni amministrative per banche e professionisti fino al 40% degli importi non segnalati (per quanto concerne le operazioni sospette), con eventuali conseguenze penali (se consapevoli della provenienza delittuosa).
Trovano
applicazione tali regole anche per le segnalazioni di operazioni
sospette per il rientro o regolarizzazione di attività detenute
all’estero effettuate anche in passato.
E’
quanto precisato dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle
Finanze il 16 febbraio scorso, il cui oggetto è “l’operatività connessa
con lo scudo fiscale di cui all’articolo 13 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 ai fini antiriciclaggio”.
Nel nuovo provvedimento sono stati, infatti, precisati gli obblighi di verifica posti a carico degli intermediari finanziari e professionisti che realizzano le operazioni di rimpatrio e la regolarizzazione dei capitali posseduti all’estero.
Gli intermediari avranno l’obbligo di dotarsi di procedure informatiche
idonee a rilevare transazioni anomale per importi, frequenza,
destinazione o provenienza dei flussi, o per altre caratteristiche
riferibili ai soggetti che utilizzano questi servizi.
Gli obblighi degli operatori, quindi, saranno i seguenti:
- identificazione del cliente c.d. “scudante”,
con verifica della identificazione stessa, anche del titolare effettivo
(che questi avrà l’onere di dichiarare come prevede l’articolo 18 del d.lgs. 231/07),
al fine di evitare l’uso dei c.d. prestanome oppure di soggetti
interposti; è opportuno precisare che il titolare effettivo è la
persona fisica per conto della quale viene realizzata l’operazione.
Nella ipotesi in cui sia una persona giuridica (quindi società
commerciale o fiduciaria) , che richieda lo scudo, la stessa dovrà aver
cura di indicare la persona o le persone fisiche beneficiarie - raccolta di dettagliate informazioni
sulla attività del cliente e sulle capacità economiche dello stesso,
sulla natura e sullo scopo/destinazione del rapporto continuativo con
il cliente connesso all’operazione oggetto di scudo; - registrazione delle operazioni all’AUI (ossia l’Archivio Unico Informatico), con la conservazione per 10 anni dei dati sui rapporti continuativi accesi con il cliente e le operazioni pari o superiori ad euro 15 mila.
Come
già accennato in apertura di commento, i controlli dovranno proseguire
anche dopo le operazioni di emersione, ed il cliente sarà obbligato a
prestare piena collaborazione, fornendo ogni informazione aggiornata e necessaria utile a tal fine, allo scopo di consentire una adeguata verifica.
Le
dichiarazioni rese dal cliente (nell’apposito modulo di adeguata
verifica) verranno dallo stesso sottoscritte, e nella ipotesi di falsità viene prevista la sanzione penale dell’arresto (da 6 mesi a 3 anni), e l’ammenda da 5 mila a 50 mila euro.
Ancora nella circolare si precisa che le operazioni di rimpatrio vengono ricomprese tra quelle che possono essere oggetto di identificazione forzata,
la quale prevede l’acquisizione (da parte di intermediari e
professionisti) di documenti e informazioni sulla costituzione dei
capitali per la ricostruzione dell’origine degli stessi.
Non
vi è obbligo di segnalazione (per i professionisti e gli intermediari)
nel caso in cui ritengano, in base ad elementi a loro disposizione, che
non sussistano ipotesi di reato diverse da quelle previste dall’articolo 13 bis.
Per tutti quei reati non fiscali ricompresi dallo scudo fiscale scatta l’obbligo di segnalazione solo nel caso in cui questi ultimi siano strumentali e connessi ad uno dei reati fiscali per cui viene prevista la non punibilità.
Nella
circolare in commento vengono, altresì, individuate delle “situazioni
di rischio” per gli intermediari che lavorano con i servizi di
tramitazione, come, ad esempio:
- quelle attuate da soggetti che non sono già clienti della banca;
- operazioni in contanti;
- oppure ancora operazioni che non transitano da un intermediario estero;
- operazioni
effettuate da clienti che non sembrano avere (o che comunque non
avevano) mai dichiarato quelle disponibilità economiche, quel tenore di
vita o giro di affari, compatibile con l’entità delle somme
rimpatriate.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, CIRCOLARE 16 FEBBRAIO 2010
DIPARTIMENTO DEL TESORO
OGGETTO: Circolare sull’operativita connessa con 10 “scudo fiscale” di cui all’art. 13-bis del decreto legge 10 luglio 2009 n. 78, ai fini antiriciclaggio.
Nel
dar corso alle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione dei capitali,
gli intermediari e i professionisti dovranno dare applicazione agli
obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli
15 e 16 del decreto legislativo 231/2007.
In particolare, gli intermediari ed i professionisti sono tenuti a:
identificare e verificare l’identita del cliente, compreso l’eventuale titolare effettivo.
Una particolare cura dovra essere messa nell’evitare l’utilizzo di prestanome o di soggetti interposti;
raccogliere
informazioni dettagliate sull’attivita del cliente e sulle sue capacita
economiche, sulla natura e sullo scopo/destinazione del rapporto
continuativo connesso all’ operazione scudata.
Nello svolgimento
di tali attivita il cliente prestera la piena collaborazione, fomendo
tutte le informazioni necessarie e aggiomate per consentire l’adeguata
verifica (cfr. articolo 21 del decreto legislativo 231/2007).
L’intermediario
prestera una attenzione particolare a quelle situazioni che si
presentano a rischio per la natura dell’ operazione. Tra queste possono
rientrare le operazioni effettuate da soggetti che non sono gia clienti
della banca, le operazioni in contante o che non transitano da un
intermediario estero, le operazioni effettuate da clienti che non
sembrano avere o non avevano mai dichiarato le disponibilita
economiche, il tenore di vita, il giro di affari eompatibile con
l’entita delle somme rimpatriate. Poiche le operazioni di rimpatrio dei
capitali possono rientrare tra quelle per le quali e necessaria
l’identificazione rafforzata prevista dall’ art. 28 del decreto
legislativo 231/2007 (operazioni ad alto rischio di riciclaggio), gli
intermediari e i professioniti sono tenuti ad acquisire altresi
informazioni ed eventuali riscontri documentali sulla costituzione dei
capitali oggetto del rientro dall’estero, atti a ricostruire l’origine
degli stessi.
Gli intermediari e i professionisti dovranno
inoltre svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale, anche successivamente
all’operazione di emersione, alfine di rilevare eventuali elementi che
possano condurre a individuare profili di anomalia meritevoli di
approfondimento anche ai fini della segnalazione di operazioni sospette.
Gli
intermediari e i professionisti sono tenuti, inoltre, a conservare i
documenti e a registrare le informazioni che hanno acquisito per
assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela. In
particolare, gli intermediari “conservano la copia o i riferimenti dei
documenti richiesti” e registrano i dati inerenti ai rapporti
continuativi accesi e aLle operazioni pari o superiori a 15.000 euro
nell’ Archivio Unico Informatico (AUI), mentre i professionisti
conservano la docrnnentazione, nonche gli ulteriori dati e
informazioni, nel registro della clientela.
II corretto
adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione e
registrazione risulta propedeutico all’ assolvimento degli obblighi di
segnalazione di operazioni sospette alIa UIF; tali obblighi sussistono
quando gli intermediari o i professionisti “sanno, sospettano o hanno
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio” cosi come definite
dall’art. 2 del decreta legislativo 231/2007.
II comma 4 del
citato articolo 13 bis del decreto legge 78/2009 esclude l’obbligo di
segnalazione qual ora ricorrano i casi di non punibilita previsti
dall’articolo 8, comma 6, lett. c) della legge 289 del 2002. Gli
intermediari e i professionisti sono pertanto esentati dall’effettuare
la segnalazione allorche ritengano, sulla base degli elementi a loro
disposizione, che non sussistono ipotesi di reato diverse da quelle
previste dal menzionato articolo 13-bis.
Si rammenta al riguardo
che i reati non fiseali di cui agli articoli 482 – 485 e 489 – 492 del
codice penale e agli articoli 2621 – 2623 del codice civile sono
ricompresi dallo scudo, e non fanno sorgere l’obbligo di segnalazione
di operazione sospetta, solamente se strumentali a uno dei reati
fiscali per i quali e prevista la non punibilita.
Qualora siano connessi a un qualunque altro reato presupposto del riciclaggio devono dar luogo ad una segnalazione.
La
segnalazione di operazioni sospette da parte degli intermediari che
fomiscono servizi di tramitazione nei confronti di altri intermediari
necessita di misure volte a compensare la carenza di conoscenza diretta
della clientela ai fini dell’individuazione di profili di anomalia. In
relazione a quanto precede, gli intermediari tramitanti dovranno
adottare procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare
transazioni di carattere anomalo per ricorrenza e/o importo delle
operazioni, per destinazione/o provenienza dei flussi ovvero per altre
caratteristiche inerenti ai dati dei soggetti che accedono ai servizi
di tramitazione.
Per completezza si ricorda che gli intermediari
che eseguono operazioni di rimpatrio di capitali dall’estero che
presentano elementi di sospetto ai sensi dell’articolo 41 del decreto
legislativo 231/2007, omettendo di effettuare la segnalazione alla UIF,
potrebbero incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria sino al
40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata, nonche essere
coinvolti nel riciclaggio stesso, qual ora siano consapevoli della
provenienza delittuosa delle somme oggetto di rimpatrio.