Scudo fiscale, pubblicata la circolare: tra i paesi collaborativi non c’è la Svizzera
Lo scudo fiscale mette al riparo
dall’inversione dell’onere della prova in base alla quale il
contribuente deve dimostrare che le attività detenute all’estero non
siano frutto di evasione fiscale. E’ una delle prescrizioni previste
dalla circolare sullo Scudo Fiscale pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
Tra le altre novità interpretative l’emersione dei capitali
illegalmente detenuti all’estero è ammessa anche nel caso in cui le
attività siano detenute all’estero per il tramite di trust.
Sono 36 i Paesi nei quali «è possibile effettuare la
regolarizzazione» in loco dei capitali illegalmente detenuti
all’estero. Nell’elenco non figurano né la Svizzera né San Marino. Chi
ha illegalmente capitali in questi Paesi potrà dunque solo rimpatriarli.
Lo scudo inoltre estende la sua protezione alle società di capitali
di cui il contribuente che sceglie di sanare i capitali illegalmente
detenuti all’estero è il «dominus», ovvero colui che controlla la
stessa società.
Le Cfc. È prevista la possibilità di accedere allo scudo fiscale
anche per le imprese estere controllate (le cosiddette Cfc) con i
relativi effetti che si producono in capo al socio persona fisica che
ne detiene il controllo.
La casa acquistata all’estero anche per solo uso di
vacanza «da ora in poi» andrà indicata nella dichiarazione Unico
(modulo Rw) non solo se produce redditi imponibili in Italia ma anche
se «la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o
potenziale». Stesso discorso vale anche per tutti gli altri beni
patrimoniali, come yacht, quadri di valore o gioielli.
Lo scudo consente di regolarizzare anche la villa localizzata in Italia ma detenuta attraverso un soggetto che si trova all’estero.
Le scadenze. Il termine del 15 dicembre 2009 vale tassativamente
per il versamento dell’imposta straordinaria al 5% sui capitali che
vengono fatti emergere con lo scudo. Per il completamento delle
operazioni di emersione è possibile prendere più tempo, a patto che
tutto si concluda «entro una data ragionevolmente ravvicinata al
termine previsto dalla norma».