Se il conto corrente dell’amministratore è molto “movimentato”, si presume che la società sia attiva
Sì all’accertamento induttivo benché ci siano i
presupposti anche per quello analitico. Al Fisco basta la presunzione
semplice, fino a prova contraria, per imputare alla società i cospicui
movimenti bancari che l’amministratore compie sul proprio conto
corrente. Lo spiega la sentenza 26326/09 della Cassazione
Il caso
E’ stato accolto il ricorso delle Entrate: l’agenzia può scegliere a piacimento tra i modelli di accertamento, induttivo o analitico,
perché l’articolo 39 del Dpr 600/73 li pone sullo stesso piano. Il
giudice del merito sostiene che l’ufficio avrebbe dovuto confrontare i
dati bancari del socio amministratore con il dichiarato della società
prima di far scattare l’accertamento induttivo. Perché sbaglia? Gli
unici proventi ufficiali del manager erano quelli derivanti dal lavoro
per la società: di fronte a movimenti ingenti sul conto personale
dell’amministratore, l’ufficio fa bene ad addebitarli all’impresa senza
necessità di altri riscontri perché le operazioni sospette
costituiscono già un indizio di inattendibilità della contabilità
aziendale. Quando il contribuente non fornisce la prova liberatoria il
Fisco ha buon gioco nel rettificare il reddito della società pur avendo
utilizzato presunzioni semplici per provare che le operazioni
effettuate su conti bancari intestati ai soci sono in sostanza
riferibili alla compagine. E i dati bancari che emergono dal conto
personale del manager si possono considerare una vera e propria
contabilità parallela a quella ufficiale che legittima il Fisco a
rettificare la dichiarazione a prescindere da altri elementi.