Se il corriere sbaglia l’indirizzo e il ricorso non viene depositato, chi paga?
L’art. 1218 c.c. fissa il principio fondamentale, in base al quale
il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a
risarcire il danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
L’avvocato che assume l’incarico di proporre il ricorso per cassazione
avverso una sentenza di merito, assume l’obbligo giuridico, tra gli
altri, di procedere al deposito dell’atto nel rispetto dei termini
previsti dal codice di rito. L’art. 369 c.p.c., infatti. prevede che “il
ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della
corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti
dall’ultima notifica …”.
Ne deriva che il professionista,
che ometta di depositare il ricorso nel termine appena indicato, sia
inadempiente alla sua obbligazione e, pertanto, tenuto a risarcire i
danni, salva la prova della impossibilità sopravvenuta per causa a lui
non imputabile.
Quid iuris se i termini per il deposito
non siano rispettati perché il corriere, al quale l’avvocato abbia
affidato il plico contenente il ricorso affinché lo recapiti al Collega
domiciliatario su Roma, lo consegna ad un destinatario sbagliato?
Si può ritenere integrata la causa non imputabile, ai fini dell’esonero del professionista dalla responsabilità?
La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15895/09, fornisce una risposta
negativa a tale quesito, riconoscendo il diritto del cliente ad
ottenere il risarcimento dei danni che sono derivati in suo pregiudizio
dalla improcedibilità del ricorso.
Secondo i giudici di Piazza
Cavour, in particolare, l’avvocato ha la facoltà di affidare il ricorso
a terzi, affinché questi provvedano per suo conto all’adempimento delle
successive formalità, quali il deposito, ma non può limitarsi a fare
affidamento sulla diligenza dei suoi ausiliari, ovvero del corriere o
del servizio postale, essendo tenuto comunque a accertarsi che il
deposito avvenga entro i termini stabiliti.
Il professionista,
dunque, è in ogni caso responsabile dei danni patiti dal cliente per
effetto della mancata esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto
d’opera professionale, anche nel caso in cui l’inadempimento sia
ascrivibile non solo a sua colpa, ma anche alla responsabilità di
coloro di cui si sia avvalso per l’espletamento dell’incarico ricevuto.
La soluzione prospettata dalla Corte appare l’effetto di una
lineare applicazione dell’art. 1228 c.c. e, per altro verso,
rappresenta un fulgido esempio di come, quanto meno con riferimento
alle attività c.d. “riturali”, l’obbligazione dell’avvocato sia sempre più una obbligazione di risultato e non di mezzi.