Se il genitore è ricco, paga l’80% delle spese straordinarie del minore
In una recente sentenza (n. 21273 del 18/09/2013), la Corte di Cassazione ha stabilito che al padre separato, se facoltoso, può essere imposta la partecipazione alle spese straordinarie del minore nella misura dell’80%.
I giudici ricordano inoltre che “sussiste l’obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli art. 147 e 148 c.c., in diretta applicazione dell’art. 30 Cost., e pure dell’art. 155 c.c., il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l’importo dell’assegno per il minore, deve considerare le ‘attuali esigenze del figlio’, che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore“.