Se il materiale pericoloso è accessibile puniti i responsabili della ditta
Lesioni colpose a carico del titolare della ditta e del sorvegliante
che lasciano incustoditi materiali pericolosi. La Cassazione, con la
sentenza n.15081, condanna il proprietario di una società di
ristrutturazioni e suo fratello, che aveva il compito di fare il
supervisore dei lavori di rifacimento del tetto di un immobile privato.
L’incidente che ha determinato le condanne era avvenuto perchè un
bambino aveva tirato in faccia al suo amichetto la calce, abbandonata
all’esterno del cantiere, provocandogli la perdita di un occhio. Data
per certa la responsabilità di titolare e sorvegliante, per violazione
della normativa antinfortunistica, la Cassazione ha specificato i
parametrìi per valutare la “colpa” del committente. Il collegio di
piazza Cavour spiega, infatti, che va evitata una sorta di
responsabilità oggettiva a carico del privato che assolda la ditta, ma
che questa va verificata sulla base del rispetto di alcune regole. La
prima accortezza è quella di verificare che la società prescelta
possieda i titoli e la professionalità per svolgere l’attività
commissionata, mentre la seconda è nella necessità di non mettere in
atto nessuna ingerenza nell’attività da svolgere. Gli ermellini
sottolineano anche un terzo punto in grado di aiutare il giudice a
valutare la responsabilità del committente, ovvero quello di verificare
la possibilità per quest’ultimo di accorgersi, senza particolari
indagini, dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza. Un esame che,
nel caso specifico, il privato supera evitando la condanna.