Se il padrone è indifferente verso il suo cane può essere multato
Cassazione penale , sez. III, sentenza 13.05.2011 n° 18892
Secondo il giudice nomofilattico, “tale indifferenza, in controtendenza con l’accresciuto senso di rispetto verso l’animale in genere è avvertita nella coscienza sodale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale come pretende il ricorrente, in ossequio al significato etimologico del termine”.
Del resto, come specificato dai giudici di legittimità, il concetto penalistico di abbandono è ripreso anche dall’art. 591 c.p. in tema di abbandono di persone incapaci. E anche in tali casi per abbandono si intende non solo il mero distacco, ma anche l’omesso adempimento, da parte dell’agente, dei propri doveri di custodia e cura e la consapevolezza di lasciare il soggetto passivo in una situazione di incapacità di provvedere a sé stesso.
Ciò precisato, anche nell’ipotesi dell’abbandono di animali (art. 727, primo comma, c.p.) viene delineata in modo non dissimile la nozione di “abbandono” da intendersi, quindi, non solo come precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l’animale, ma di non prendersene più cura, ben consapevole della incapacità dell’animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone.
Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l’altrui sorte, evoca quindi l’elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato contestato.