Se il prodotto è di origine comunitaria del difetto risponde il produttore e non il distributore
La Cassazione ( sent. del 20 maggio 2009 n. 11710) ha, invece, sostenuto che quando il produttore risiede all’interno dell’Unione europea la responsabilità da prodotto difettoso non è dell’importatore/distributore ma di chi fabbrica l’oggetto difettoso( ex art. 3 comma 4 Dpr 224/88). Infatti,nella previsione suddetta il legislatore ha tenuto conto del fatto che quando il produttore è europeo e noto non risulta eccessivamente oneroso per il consumatore agire nei confronti del produttore quale diretto responsabile del danno. La responsabilità del distributore/ importatore italiano è residuale e ricorre solo laddove o il produttore risieda in un Paese Extra comunitario ovvero laddove vi sia un concorso di responsabilità tra distributore e produttore nel determinarsi del difetto di fabbricazione.