Se il telefono del professionista è “bollente” in ogni orario della giornata, il condominio può imporgli il “silenziatore”
Poiché l’immissione di rumore nell’ abitazione di un semplice condomino, priva il proprietario stesso, della possibilità di godere nel modo più pieno e pacifico della propria casa, e incide sulla libertà di svolgere la vita domestica, secondo le convenienti condizioni di quiete, è legittimo il ricorso d’urgenza all’Autorità Giudiziaria, affinché emetta un provvedimento a tutela di questo interesse, che attiene, anzitutto, al profilo oggettivo della proprietà, ma non si esaurisce in esso, poiché il godimento delle cose implica, in fatto, il rapporto tra la persona e la cosa in cui emerge un momento soggettivo, rappresentato dalle condizioni del titolare, che indubbiamente è rilevante per il diritto.
Si è così recentemente espresso il Tribunale di Foggia , nell’accogliere un ricorso d’urgenza, presentato da un condomino, titolare di un appartamento ubicato in una zona centrale della città, avverso uno studio medico di consulenza “psicoterapeutica” , con sede proprio nell’immobile adiacente a quello del proprietario/ricorrente, “reo” di “produrre” immissioni di rumori molesti, derivanti dal continuo squillare dei telefoni, nonchè dalle attività terapeutiche in esso esercitate sino a “tardo orario” a favore della propria clientela/utenza.
Il condomino, sottoposto da tempo alle immissioni dei sopra indicati rumori molesti, si era rivolto all’Autorità Giudiziaria dauna, asserendo di avere un interesse giuridico leso dalle suddette immissioni rumorose, affermando un’alterazione delle modalità di uso della sua esclusiva proprietà, incidente sulle sue condizioni personali, nonchè comportante una diminuzione del proprio diritto “dominicale”. A comprova di ciò aveva allegato, altresì, una perizia “fonica” di parte , dalla quale si evinceva il superamento del limite di tre decibel, oltre il rumore di fondo, da parte dei rumori prodotti dallo studio di psicoterapia, convenuto in giudizio, durante gli orari di pieno svolgimento delle proprie attività professionali.
I medici, titolari dello studio associato professionale convenuto, si erano difesi in giudizio sostenendo la tesi della infondatezza della domanda, proposta dal condomino, poiché sfornita di prova e dati certi, provenienti dalla ASL locale ,relativamente al superamento della “soglia di tollerabilità” dei rumori prodotti dallo studio medico, nonché affermando la necessità che l’azione giudiziaria fosse rivolta, se mai, contro il proprietario dei locali ove è ubicato lo studio e non contro di loro, semplici “conduttori/affittuari” dell’appartamento adibito a tale uso.
Ma il Tribunale di Foggia ha dato ragione al condomino/ricorrente , evidenziando in pronuncia come ” . il limite di tre decibel oltre il rumore di fondo può ritenersi quello massimo accettabile per l’incremento del rumore: se l’aumento del rumore di fondo è maggiore di tre decibel l’immissione diventa intollerabile ( così anche Tribunale Mantova, 07 dicembre 2004)
Il magistrato dauno ha, inoltre , affermato che “. l’ azione diretta a far cessare le immissioni moleste di rumore, può essere esercitata anche nei confronti del conduttore dell’ immobile: tuttavia in una tale ipotesi può essere chiesta soltanto la condanna a cessare le dette immissioni, non anche ad effettuare una modificazione sostanziale della conformazione dell’ immobile da cui esse si propagano, modifiche queste solo da chiedersi , invece, al proprietario .”
Il Tribunale foggiano ha, poi , continuato sostenendo che ” ..la domanda volta alla cessazione delle immissioni di rumore ,che superano la normale tollerabilità, può essere accolta se l’attore ha dato prova del superamento di tale soglia, indipendentemente dagli accertamenti compiuti dall’ Asl locale , anche essi tali da costituire un principio di prova delle avvenute immissioni”.
Nel condannare lo studio medico convenuto all’obbligo di adeguare le proprie suonerie telefoniche ed ogni altra “strumentazione” ad uso terapeutico affinché “emettano” rumori con “decibel a norma”, il Tribunale di Foggia ha concluso affermando che analoghe considerazioni devono essere compiute anche per la fonte cosiddetta “antropica”, e cioè in relazione al rumore generato dai “pazienti” all’ interno dello studio, nei giorni e negli orari di apertura del centro di psicoterapia.
( in tal senso vedasi Tribunale Salerno, sez. fer., 26 luglio 2007; ma anche Tribunale Montepulciano, 26 febbraio 2007, n. 46).
In merito alla recente pronuncia giudiziale del Tribunale di Foggia va registrato , altresì, il commento dell’avv. Eugenio Gargiulo il quale interviene sul tema, evidenziando come la protezione della proprietà da immissioni dannose è concessa – ex artt. 949 e 844 cod. civ. – anche nei rapporti tra condomini di uno stesso edificio quando uno di essi, nel godimento della cosa propria o comune, o ancora nell’esercizio di una professione ( come nel caso di specie), dia luogo ad “immissioni moleste e dannose” nella proprietà di altro condomino, facendo sorgere in colui che subisce l’immissione dannosa, il diritto al risarcimento del danno e ad una declaratoria giudiziale che sanzioni l’illegittimità delle immissioni.