Se la Fondazione non ha natura imprenditoriale va esclusa l’applicabilità della tutela reale
“In tema di licenziamento l’applicazione della disciplina di cui all’art. 4 della legge n. 108 del 1990 (con conseguente esclusione della tutela reale prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970) presuppone l’accertamento in concreto da parte del giudice di merito, della presenza dei requisiti tipici della organizzazione di tendenza, definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, di istruzione ovvero di religione e di culto purché in assenza di una struttura imprenditoriale, e, più precisamente di modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale”. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11777/2011 in merito all’applicazione o meno della tutela reale nel caso di violazione del patto di prova per i dipendenti delle Fondazioni. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva escluso, sulla base delle risultanze processuali, che la Fondazione potesse considerarsi un’impresa affermando che era emerso che essa non operava alla ricerca del pareggio di bilancio, nè nel rispetto dei principi di economicità, nè tanto meno per il perseguimento di uno scopo di lucro. I Giudici di legittimità, rigettando il ricorso di una dipendente, sottolineano inoltre che se in presenza di tali dati fattuali caratterizzanti l’attività della Fondazione si escludesse la stessa dal novero delle organizzazioni di cui all’art. 4 della legge n. 108 del 1990, si finirebbe ingiustificatamente per vanificare gli interessi tutelati dalla citata disposizione.