Se la parte è in ritardo il giudice dopo 25 minuti può legittimamente chiudere il verbale
Con sentenza n. 18048 del 19 ottobre 2012 la II^ Sezione Civile della
Suprema Corte di Cassazione (Presidente R. M.Triola, Relatore P.
D’Ascola) ha escluso che l’art. 59 disp. att. cod. proc. civ. – secondo
cui la dichiarazione di contumacia della parte non costituita
nell’udienza di cui all’articolo 171 cod. proc. civ. è fatta “quando é
decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza” – esprima un principio
di carattere generale.
Diversamente, tale principio deve ritenersi limitato al procedimento,
quello avanti il Giudice di Pace, espressamente richiamato dal citato
art. 59 disp. att. cod. proc. civ.
Infatti, pur corrispondendo a criteri di buon governo dell’udienza
evitare la chiusura del verbale, in assenza di una delle parti, nei
primissimi minuti dell’udienza stessa, onde consentire il superamento di
piccoli disguidi e prevenire disagi nell’ordine di trattazione.
E pur dovendosi ritenere opportuni i differimenti adottati quando vi sia
notoriamente, o sia stato segnalato alla cancelleria, o dal difensore
presente, una causa che possa giustificare il ritardo di. una delle
parti.
Tuttavia, non è rinvenibile nell’ordinamento la regola dell’obbligo di
attendere un’ora per la chiusura del verbale di trattazione dell’udienza
di appello fissata ex art. 348 c.p.c.