Se l’esproprio non è in regola scatta il danno morale
Via libera al riconoscimento del danno morale in caso di espropriazione non in regola. E’ quanto ha stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 novembre 2011, n. 5844 pronunciandosi in merito ad un caso di illecita occupazione di aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione.
La manovra economica del 2011, contenuta nel Decreto Legge 98/2011, introduce, all’interno del D.p.r. 327/2001, il nuovo art, 42-bis, il quale prevede che, in caso di esproprio, al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito dall’illegittima attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, anche con riferimento ai fatti antecedenti.
Secondo i giudici amministrativi, il riferimento al danno non patrimoniale contenuto nella disposizione, costituisce una disposizione innovativa che impone la necessità di opportuna considerazione anche in sede di risarcimento del danno per illecita occupazione.
Trattandosi di obbligazione derivante da illecito extracontrattuale, e quindi di debito di valore, tali somme, determinate con riferimento alla data della trasformazione irreversibile del bene, devono essere rivalutate equitativamente all’attualità sulla base degli indici Istat.
Sul tema, come statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 ottobre 2007, n. 349 il meccanismo indennitario risulta inapplicabile per le occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 2006, con la conseguenza che al proprietario spetta il risarcimento del danno, rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita della proprietà del bene, ovvero al valore venale del medesimo.
Sempre secondo i giudici di Palazzo Spada, inoltre, si impone, nel caso di specie, il riconoscimento del danno da lucro cessante, costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma stessa; tale danno, avuto riguardo al tempo trascorso ed al graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, può liquidarsi in via equitativa nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno.