Cassazione civile Sezione III, 21.01.2011, n. 1418
Il servizio “12” costituisce una prestazione facente parte del rapporto contrattuale con l’utente (anche se il costo di esso è posto a carico del richiedente la informazione).
Le informazioni tramite esso (servizio 12) rese si risolvono in un vantaggio ed agevolazione per lo stesso abbonato, oltre che per la generalità degli utenti, laddove consentono o facilitano le sue comunicazioni telefoniche, e comunque formano oggetto di una prestazione promessa, prestazione a cui inoltre corrispondono evidenti interessi di contropartita economica da parte del gestore.
Uno studio legale, dotato solo di un’unica linea di telefono-fax, offre di sè, e del professionista, una immagine poco efficiente e poco affidabile, immagine tanto più negativa per uno studio di avvocato penalista la cui efficienza ed affidabilità si misurano anche sulla facile reperibilità in ragione delle emergenze e delle urgenze proprie di quel settore di affari giudiziari.