Se paziente muore dopo intervento, è responsabile anche infermiere che non si è attivato per chiamare medici
Se dopo l’operazione il paziente muore, è responsabile, a titolo di omicidio colposo, anche l’infermiere, il qualche, in dubbio sulle condizioni di salute del paziente, non chiama in tempo utile il medico. Secondo il giudizio dei giudici di ultima istanza, messo nero su bianco nella sentenza n. 24573 depositata il 20 giugno 2011, in questo caso l’infermiere riveste una posizione di garanzia: gravava pertanto sul paramedico l’obbligo giuridico di chiamare il medico competente in seguito alle reiterate richieste dei familiari della vittima. Nel caso di specie, un uomo, in seguito ad incidente stradale, arrivava in ospedale con fratture multiple in tutto il corpo e veniva operato. Nella fase postoperatoria, la moglie chiedeva, invano, al personale infermieristico, l’intervento di un medico perché il marito accusa stimoli di vomito, intensa sudorazione e sanguinamento. L’uomo moriva in seguito ad un ematoma non diagnosticato dai medici e dopo essere stato sottoposto ad un intervento in anestesia totale, sconsigliato ai pazienti affetti da trauma commotivo. Veniva contestato, sotto il profilo della colpa, il reato di omicidio colposo (oltre che nei confronti del chirurgo e degli ortopedici, anche) nei confronti dei paramedici, rei di non aver chiamato il medico, nonostante le richiesta dei parenti della vittima. Investita della questione, la Corte, rigettando la sentenza dei giudici territoriali (che avevano escluso l’esistenza di una posizione di garanzia in capo al personale paramedico), ha precisato che “in caso di morte del paziente e di imputazione di omicidio colposo ai danni dei sanitari del Pronto soccorso, risulta del tutto improponibile giuridicamente l’assunto teso a escludere la sussistenza di una posizione di garanzia degli infermieri. Non si può infatti escludere l’obbligo per l’infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole sulle condizioni dell’ammalato di fronte alle reiterate proteste, di chiamare l’intervento del medico di turno, cui poi compete la decisione ultima”. Nel caso di specie, la Corte ha spiegato che l’infermiere non può ignorare le richieste dei parenti del degente.