Se subordinato alla realizzazione di nuove opere, il certificato di compatibilità paesaggistica non estingue il reato
Per gli interventi eseguiti su beni paesaggistici, entro il 30 settembre 2004, senza la preventiva autorizzazione amministrativa, la possibilità di usufruire del condono ambientale (art. 1 co. 37, L. n. 308/2004) – e della conseguente estinzione del reato – è legata al rilascio di una certificazione di compatibilità ambientale che abbia ad oggetto le opere originariamente realizzate, senza che la compatibilità possa essere subordinata
alla esecuzione di nuovi lavori di tipo riparatorio (nella specie rivegetazione). Questo il principio enunciato dalla sentenza n. 19081/2009 della terza sezione penale della Cassazione.
Cassazione Penale / Sentenza 07/05/2009