Segreto professionale dello studio tutelato davanti al giudice tributario
È il giudice tributario a esprimersi sul segreto professionale eccpito
dal legale tributarista. Lo precisano le Sezioni Unite della Cassazione
con la sentenza 11082/10.
La Corte ha precisato, infatti, che le notizie conosciute dal
legale vanno a tutelare esclusivamente la posizione del
cliente-contribuente e in modo particolare il rapporto di quest’ultimo
con il Fisco. Quindi l’autorizzazione attiene esclusivamente al
procedimento amministrativo di verifica tributaria e produce effetti
solo nell’ambito dello stesso.
La giurisdizione del giudice tributario, così come è delineata dal
Dlgs 546/1992 non ha a oggetto solo gli atti finali del procedimento
amministrativo di imposizione tributaria, ma anche quelli prodromici a
esso tra i quali rientra senza meno l’insieme di notizie conosciute da
un professionista e che riguardano in prima persona il
cliente-contribuente.