Semaforo malfunzionante? La responsabilità è di Comune e impresa di manutenzione
In giurisprudenza, si reperiscono alcune sentenze di legittimità nelle quali la Corte di Cassazione ha inteso affermare il principio secondo cui “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un Incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore “luce verde”, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio” (Cassazione civile, sezione III, 27 giugno 2000, n. 8744).
Nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale, ci si attenderebbe che tale principio – opportunamente traslato – conducesse all’affermazione di una responsabilità risarcitoria a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale verificatosi in corrispondenza di un incrocio semaforizzato in cui, a causa di un malfunzionamento dell’impianto, tutte le lanterne semaforiche proiettino contemporaneamente luce verde.
In una simile evenienza, infatti, appare evidente che ciascuno dei due conducenti abbia fatto totale affidamento nel semaforo segnalante a proprio favore “luce verde”, affrontando l’intersezione senza alcuna circospezione e, in particolare, senza preoccuparsi delle concrete condizioni esistenti nell’incrocio, che nel frangente – appunto – presentava la evidenziata anomalia.
La Cassazione civile, Sezione III, con la sentenza 6 settembre 2012, n. 14927, non è di questa opinione.
I Giudici di piazza Cavour, infatti, in questa occasione hanno radicalmente escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2054 c.c., eleggendo ad esclusivo canone di attribuzione delle responsabilità risarcitorie il criterio dettato dall’art. 2051 c.c., riferibile – peraltro – sia all’Ente Pubblico (Comune) proprietario del tratto stradale, sia dell’impresa manutentrice dell’impianto.
Lo scontro tra veicoli, dunque, non perfeziona – neppure parzialmente – il fatto illecito, ma degrada a semplice evento dannoso, il cui fatto generativo è integralmente da ricercarsialiunde, nella cosa (ossia nell’impianto semaforico malfunzionante). Ne deriva che saranno chiamati rispondere del danno, solidalmente tra loro ex art. 2055 c.c., i soggetti a carico dei quali gravava a vario titolo la custodia della res.
L’ulteriore precipitato di una simile ricostruzione è che entrambi i conducenti coinvolti nello scontro assumono esclusivamente le vesti di parte danneggiata e, letteralmente prescindendo dal disposto dell’art. 2054 c.c., avranno entrambi diritto ad essere integralmente risarciti.
Riflettendo sulla soluzione approntata dalla Corte di Cassazione, viene così a delinearsi una singolare ipotesi in cui il danno generatosi in occasione di uno scontro tra veicoli – peraltro entrambi in marcia – esula dal concetto di circolazione stradale.
Più correttamente, è proprio la circolazione stradale a degradare da causa a mera occasione del fatto illecito, alla stessa stregua di quanto avviene con riferimento alle varie ipotesi di danni cagionati da insidia stradale.