Sentenza Alitalia
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Riservata all’udienza di decisione del 6 maggio 2002 nella causa iscritta al n.85088/01 R.G.
Dr. MARIC LILIANA, elett.te dom.ta in Napoli alla via Bernini n.25 presso lo studio dell’Avv. Angelo Pisani che la rapp.ta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione
Attrice
Soc. ALITALIA Linea Aerea Italiana SpA, in persona del legale rapp.te p.t. domto per la carica in Roma e rapp.ta domta e difesa dall’Avv. Patrizio Maria Raimondi come agli atti
Convenuta
Oggetto: pagamento somme per risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di causa agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attrice conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli la soc. Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA –, in persona del legale rapp.te p.t. onde sentirla condannare al pagamento della somma di lit. 950.000 costituenti il rimborso del prezzo dei biglietti di aereo, nonché il pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di inadempienza da parte della suddetta società aerea dovuti a negligenza e colpa unica ed esclusiva della convenuta società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria di spese.
Assume l’attrice in qualità di titolare del biglietto aereo per il volo AZ200 Roma – Londra A/R della compagnia aerea “Alitalia SpA”, con partenza prevista per il 30-10-2000 alle ore 7.40 in seguito a gravi inadempimenti della detta Società subiva notevoli danni in quanto doveva avere importanti incontri di lavoro che non si sarebbero più verificati e quindi ha dovuto subire danni morali e patrimoniali così come ampiamente provato con testi mentre invece la Società convenuta nulla ha provato ed inoltre il legale rapp.te della stessa non ha provato nulla a contrario non rendendo l’interrogatorio formale deferito dall’attrice, considerando così, come per ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio ex art. 232 c.p.c.
Pertanto, la causa, fallito il tentativo di conciliazione, acquisita agli atti tutta la documentazione necessaria, espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza.
La domanda attrice è fondata e, per quanto di ragione, va accolta essendo stato dimostrato sia l’an che il quantum, sia documentalmente che attraverso la prova testimoniale precisa ed esauriente fornita dai testi sia sull’accadimento dei fatti sia in merito ai danni patrimoniali e da perdita di chance lavorative, confermando il diritto dell’utente al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, così come statuito da recenti sentenze emesse da Giudice di Pace con cui sono stati risarciti non solo i danni patrimoniali prevedibili come l’indennizzo “comprensivo dei maggiori esborsi conseguenti all’interruzione forzata del viaggio, immancabili in tali situazioni secondo comune esperienza” ma anche quelli meno scontati come il risarcimento del danno esistenziale ovvero di un danno di tipo patrimoniale ma identificato nella lesione della serenità personale garantita da norme di rango costituzionale che tutelano i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, come l’aspettativa di un importante posto di lavoro come nel caso di specie.
Inoltre, l’Unione Europea ha invitato i Paesi della Comunità ad emettere regole dirette ad elevare i livelli di qualità del servizio di trasporto aereo ed a seguito di ciò il nostro paese ha emanato la cosiddetta “Carta dei diritti del passeggero” disciplinando anche i casi di negato embarco, ritardate partenze e cancellazione del volo.
Parte convenuta nulla ha dimostrato a contrario ed inoltre la mancata comparizione del legale rapp.te p.t. della convenuta società a rendere l’interrogatorio formale deferitole da parte attrice ha dato come per ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso ex art.232 c.p.c.
Pertanto, da quanto sin qui detto, la convenuta società va condannata al pagamento della complessiva somma di € 2.556.46 così come richiesto da parte attrice per il rimborso del biglietto aereo nonché per il pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti.
Detta somma va liquidata al valore attuale della moneta; gli interessi legali vanno calcolati sulla somma suddetta dal giorno della domanda al dì del soddisfo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
PQM
Il Giudice di Pace di Napoli – sez.II – in persona dell’Avv. Vincenza Castaldo, così decide:
– dichiara la piena responsabilità della Società “Alitalia SpA” per i danni subiti da parte attrice dovuti a negligenza e colpa unica della detta società e, per l’effetto,
– condanna la società ALITALIA Linea Aerea Italiana SpA, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della dr. MARIC LILIANA della somma di € 2556.46 al valore attuale della moneta, gli interessi legali vanno calcolati su tale somma dalla domanda al soddisfo;
– condanna, altresì, la convenuta società “Alitalia – SpA –“ al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1655,00 di cui € 260,00 per spese, €620,00 per diritti e € 775,00 per onorario + 10% ex art. 15 L.P. oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 20/11/2002.