Sentenza Cassazione del 24 luglio 2007, Pisani: “Dovrebbero leggerla tutti quei giudici che ancora oggi negano giustizia e diritti”
Avv. Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori e leader del Movimento AntiEquitalia: “Questa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16293 del 24 luglio 2007 dobrebbe essere letta da tutti quei
giudici e paragiudici che ogni giorno negano giustizia e diritto ai
cittadini/contribuenti senza neanche mai pensare che dietro ogni
fascicolo c’è un essere umano, una famiglia, la società mortificata
dai poteri forti di cui molti giudici hanno paura”.
Cassazione Sez. Un. Civili , 24
Tributi (in generale) – Contenzioso tributario (disciplina posteriore
alla riforma tributaria del 1972) – Procedimento – In genere – Atti
impugnabili – Avviso di accertamento o di liquidazione – Nozione –
Comunicazione della pretesa tributaria – Sufficienza – Intimazione di
pagamento – Necessità – Esclusione.
In tema di contenzioso
tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di
liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al
contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale
comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento,
sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva,
bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun
rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o
“avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme
da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria
competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell’atto o
renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche
giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore
scusabile. (massima ufficiale)