Sentenza della Cassazione, autovelox: multa anche su strada non identificata dal Prefetto
Una contravvenzione per violazione dei
limiti di velocità contestata con autovelox è valida anche se il tratto
di strada non è ricompreso tra quelli individuati da un’ordinanza del
Prefetto e la violazione non è contestata immediatamente, nel caso in
cui l’apparecchiatura consente la verifica del superamento del limite
di velocità solo dopo il transito del veicolo ed è gestita direttamente
dagli agenti verbalizzanti.
Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione
con la sentenza n. 10156 del 30 aprile 2009, con la quale ha accolto un
ricorso della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Marrucina
(Chieti), comandata dal capitano Lorenzo Di Pompo, contro una sentenza
del Giudice di pace di Orsogna (Chieti).
Errata interpretazione.
Il giudice aveva annullato una contravvenzione rilevata con
l’apparecchiatura «Velomatic 512», ritenendo illegittima la
contestazione differita dell’infrazione, su una strada di Ari (Chieti)
non inclusa fra quelle individuate dal Prefetto ai sensi dell’art. 4
della legge n. 168 del 2002. L’interpretazione – rigettata dalla
Suprema Corte – recentemente si era fatta strada in diverse Prefetture
e uffici del Giudice di pace, sollecitando i ricorsi degli
automobilisti contro verbali per il superamento dei limiti di velocità
accertati e non contestati immediatamente dalle forze di polizia.
La Cassazione ha
accolto invece la tesi degli avvocati dell’Unione dei Comuni della
Marrucina, Domenico e Pierluigi Tenaglia di Orsogna sottolineando che
«la violazione era stata rilevata con il dispositivo di controllo
elettronico tipo velomatic 512 gestito direttamente dai verbalizzanti
che erano presenti al momento in cui l’infrazione era stata commessa» e
che «pertanto non era richiesta l’autorizzazione prefettizia alla quale
ha fatto riferimento il Giudice di pace».
La sentenza della Corte
ha ritenuto infatti applicabile l’art. 201 comma 1 bis lett. e) del
codice della strada. La norma fa riferimento all’impiego di apparecchi
«direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che consentono
la determinazione dell’illecito in tempo successivo». Caso diverso
dalla lettera f) dello stesso articolo, invocata dal Giudice di pace,
in base alla quale è necessaria la puntuale individuazione delle strade
da parte del Prefetto per l’utilizzo di «dispositivi o mezzi di
controllo del traffico, finalizzati – ha spiegato la Cassazione – al
rilevamento a distanza delle violazioni, cioè senza la presenza degli
agenti sul luogo in cui l’illecito viene commesso. In tali casi è
stabilito l’esonero della contestazione immediata».
Multa e spese legali. Oltre
alla contravvenzione di 288 euro e la decurtazione di due punti sulla
patente, l’automobilista che aveva fatto ricorso al Giudice di pace
dovrà ora pagare 1.200 euro di spese legali.
Un passo indietro a discapito dei cittadini Come si ricava dal manuale di istruzioni, il Velomatic 512 è di tipo evoluto e consente di rilevare l’infrazione *contestualmente* al passaggio del veicolo innanzi all’apparecchio stesso poiché si attiva un dispositivo sonoro di segnalazione al quale segue l’istantanea visualizzazione della velocità del mezzo sull’apposito display. Successivamente all’avvenuto transito del mezzo, la macchina fotografica scatta la foto. L’infrazione non viene quindi rilevata né ad avvenuto transito del veicolo né tantomeno a seguito dello sviluppo della foto. Ben poteva, e doveva, pertanto, essere contestata immediatamente l’infrazione de qua. Vieppiù, l’apparecchio VELOMATIC 512 può essere opportunamente adattato alle prescrizioni e al rispetto degli obblighi di legge previsti dal Codice della Strada, con l’utilizzo di un secondo agente operante a una distanza inferiore a 50 metri; oppure, sempre con l’impiego di una sola pattuglia, usando un possibile accorgimento tecnico consistente in una semplice prolunga di metri 100 da inserire tra il cavo di connessione e l’apparecchiatura, come esplicitamente riportato sulle istruzioni fornite dalla stessa ditta produttrice: "..inoltre è disponibile per il VELOMATIC 512 un accessorio – detto RTV – che permette di contestare l’infrazione senza che vi sia un operatore nella posizione di controllo". Si tratta (come si legge nelle istruzioni) di due portatili Philips, di cui uno si collega al sensore – rilevatore e l’altro al monitor-display, che ben consentirebbero agli agenti (peraltro presenti in loco) la contestazione immediata dell’infrazione, a garanzia del cittadino e nel rispetto delle prescrizioni codicistiche. Questa pronuncia della Cassazione non fa altro che avallare il bieco comportamento delle amministrazioni finalizzato più ad attingere fondi che a svolgere una reale attività di prevenzione e repressione delle infrazioni stradali.
Bisogna analizzarla La citata sentenza che sembrerebbe autorizzare la non contestazione immediata, presa così com’è ci fà sobbalzare. Se la paura di tutti noi automobilisti è quella di perdere un’ulteriore appiglio per un eventuale ricorso, ricordo a tutti voi che rimane comunque valido il discorso della competenza territoriale per ciò che riguarda le Polizie Municipali: sulle S.S. e/o S.P. e/o S.R., a meno che non attraversino centri abitati, anche se facenti parte del territorio comunale (e non vedo come possa essere altrimenti, visto che ogni strada attraversa PER FORZA un Comune!!), sono solo gli agenti della Polizia Stradale di Stato e/o Polizia Provinciale, ad essere preposti alla rilevazione di infrazioni al C.d.S. Con buona pace di tutti!