Sentenza della Cassazione, autovelox: multa anche su strada non identificata dal Prefetto

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2 risposte

  1. Un passo indietro a discapito dei cittadini Come si ricava dal manuale di istruzioni, il Velomatic 512 è di tipo evoluto e consente di rilevare l’infrazione *contestualmente* al passaggio del veicolo innanzi all’apparecchio stesso poiché si attiva un dispositivo sonoro di segnalazione al quale segue l’istantanea visualizzazione della velocità del mezzo sull’apposito display. Successivamente all’avvenuto transito del mezzo, la macchina fotografica scatta la foto. L’infrazione non viene quindi rilevata né ad avvenuto transito del veicolo né tantomeno a seguito dello sviluppo della foto. Ben poteva, e doveva, pertanto, essere contestata immediatamente l’infrazione de qua. Vieppiù, l’apparecchio VELOMATIC 512 può essere opportunamente adattato alle prescrizioni e al rispetto degli obblighi di legge previsti dal Codice della Strada, con l’utilizzo di un secondo agente operante a una distanza inferiore a 50 metri; oppure, sempre con l’impiego di una sola pattuglia, usando un possibile accorgimento tecnico consistente in una semplice prolunga di metri 100 da inserire tra il cavo di connessione e l’apparecchiatura, come esplicitamente riportato sulle istruzioni fornite dalla stessa ditta produttrice: "..inoltre è disponibile per il VELOMATIC 512 un accessorio – detto RTV – che permette di contestare l’infrazione senza che vi sia un operatore nella posizione di controllo". Si tratta (come si legge nelle istruzioni) di due portatili Philips, di cui uno si collega al sensore – rilevatore e l’altro al monitor-display, che ben consentirebbero agli agenti (peraltro presenti in loco) la contestazione immediata dell’infrazione, a garanzia del cittadino e nel rispetto delle prescrizioni codicistiche. Questa pronuncia della Cassazione non fa altro che avallare il bieco comportamento delle amministrazioni finalizzato più ad attingere fondi che a svolgere una reale attività di prevenzione e repressione delle infrazioni stradali.

  2. Mauro scrive:

    Bisogna analizzarla La citata sentenza che sembrerebbe autorizzare la non contestazione immediata, presa così com’è ci fà sobbalzare. Se la paura di tutti noi automobilisti è quella di perdere un’ulteriore appiglio per un eventuale ricorso, ricordo a tutti voi che rimane comunque valido il discorso della competenza territoriale per ciò che riguarda le Polizie Municipali: sulle S.S. e/o S.P. e/o S.R., a meno che non attraversino centri abitati, anche se facenti parte del territorio comunale (e non vedo come possa essere altrimenti, visto che ogni strada attraversa PER FORZA un Comune!!), sono solo gli agenti della Polizia Stradale di Stato e/o Polizia Provinciale, ad essere preposti alla rilevazione di infrazioni al C.d.S. Con buona pace di tutti!

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