Sentenza della Corte di Giustizia: la pubblicità comparativa è lecita se non ingannevole
La pubblicità che compara i prezzi di prodotti alimentari è lecita soltanto se non è ingannevole, cioè se non induce i consumatori in errore. Lo chiarisce oggi una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue che è intervenuta in una causa tra Lidl e Vierzon Distribution. Quest’ultima, nel 2006, aveva fatto pubblicare su un giornale locale una pubblicità che riproduceva scontrini di cassa che enumeravano 34 prodotti, in prevalenza alimentari, acquistati, rispettivamente, nell’esercizio appartenente alla Vierzon e in quello gestito dalla Lidl; da essi risultava un costo complessivo di 46,30 euro per la Vierzon, e di 51,40 euro per la Lidl.
Lidl ha chiesto la condanna della Vierzon per violazione del codice dei consumatori, sostenendo che la pubblicità controversa induce i consumatori in errore, perché la Vierzon avrebbe selezionato unicamente prodotti a proprio vantaggio dopo aver allineato, all’occorrenza, i propri prezzi a quelli di Lidl. Inoltre, questi prodotti non sarebbero comparabili in quanto, a causa delle loro differenze qualitative e quantitative, essi non soddisfano gli stessi bisogni. Secondo Lidl, poi, la mera riproduzione, nella pubblicità controversa, di scontrini di cassa dai quali appare l’elenco dei prodotti confrontati non consente ai consumatori di cogliere le caratteristiche dei medesimi né, quindi, di comprendere le ragioni delle differenze di prezzo.
La Corte chiarisce innanzitutto che la direttiva comunitaria mira a stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell’interesse dei consumatori, consentendo ai concorrenti di mettere in evidenza in modo obiettivo i vantaggi dei vari prodotti paragonabili e vietando prassi che possano comportare una distorsione della concorrenza, svantaggiare i concorrenti e avere un’incidenza negativa sulla scelta dei consumatori.
Per essere lecita, la pubblicità comparativa:
- non deve essere ingannevole;
- i beni confrontati debbono essere, per il consumatore, intercambiabili, soddisfare gli stessi bisogni o proporsi gli stessi obiettivi (la valutazione concreta spetta ai giudici nazionali);
- il confronto deve essere oggettivo e riguardare una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo.
La Corte dichiara che una pubblicità comparativa su prodotti alimentari è ammessa a condizione di non essere ingannevole e che metta a confronto oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, dei beni e servizi comparati, che debbono potere essere individuati con precisione in base alle informazioni contenute nella pubblicità stessa, compreso eventualmente il prezzo.