Sentenza GdP: Spese iscrizione ipoteca – Equitalia
AVVISO D’ISCRIZIONE
IPOTECARIA, DA PARTE DEL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE, SU BENI IMMOBILI –
PAGAMENTO DELLA SOMMA INGIUNTA – SOMMA PRETESA E INCASSATA DALL’AGENTE DELLA
RISCOSSIONE A TITOLO DI “SPESE ISCRIZIONE IPOTECARIA” – NON DOVUTA – INDEBITO
ARRICCHIMENTO – RESTITUZIONE DELLA SOMMA
[Giudice di Pace di
Maddaloni, Dott. Alfonso di Nuzzo, sentenza del 30 maggio 2009]
<…Anche l’agente
della riscossione, poiché soggetto che esplica un’attività di interesse
pubblico, deve rispettare le regole di trasparenza amministrativa, principio
ineludibile delle attività della pubblica amministrazione, in forza del quale le
informazioni devono circolare in modo chiaro ed efficace sia all’interno sia
all’esterno dell’amministrazione.
Applicato il principio
al caso specifico, era dovere di Equitalia S.p.A. nel richiamare le poste di
addebito a carico del debitore, individuare con puntualità la natura delle spese
addebitate per la necessaria verifica, da parte del contribuente, della
legittimità dell’addebito. È evidente che laddove tale controllo di legittimità
è precluso si materializza, anziché no, la dedotta ipotesi di indebito
arricchimento.
Ai
sensi dell’art. 2041 C.C., chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno
di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare
quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
…L’esperibilità
dell’azione dell’arricchimento, basata sul nesso eziologico tra lucupletazione a
favore di una parte e depauperamento a danno dell’altra senza una causa
giustificatrice, non è esclusa dal fatto che l’evento pregiudizievole può essere
ascritto a fatto volontario dell’impoverito (nel caso di specie, al fatto che il
Tiziox ha pagato la somma contestata), perché il fatto di quest’ultimo non
costituisce, sul piano giuridico, ragione idonea a giustificare l’arricchimento
dell’altro soggetto. Nel concetto di arricchimento, peraltro, è ricompreso anche
il risparmio di spesa, e ciò coerentemente all’impostazione patrimonialistica
della nozione di arricchimento. …>
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Giudice di Pace
dott. Alfonso di Nuzzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
iscritta al n° …. di R.G. trattenuta in decisione il …2009 , avente ad oggetto
“indebito arricchimento“, vertente
TRA
Tiziox, rappresentato
e difeso per procura in margine all’atto di citazione, dall’avv. …, col quale
elettivamente domicilia in …, – attore-
CONTRO
Equitalia Polis S.p.A.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per
procura generale alle liti, dall’avv. …, col quale elettivamente domicilia in …,
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE
PARTI
All’udienza
conclusionale le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, a tutte
le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con l’atto di
citazione ritualmente notificato alla convenuta Equitalia S.p.A., nella
fattispecie Agente della riscossione dei tributi per Provincia di Caserta,
l’attore, nel premettere d’essere stato raggiunto da un avviso d’iscrizione
ipotecaria su beni immobili per l’esazione della somma complessiva di € 1.971,07
e di aver provveduto al pagamento della somma ingiunta (fatto non contestato
dalla società convenuta), lamenta l’ingiustizia della posta della somma di €
309,88 pretesa e incassata dall’agente della riscossione a titolo di “spese
iscrizione ipotecaria” contraria, a parere dell’attore, alla norma dell’art. 47
comma 1°, della D.P.R. 602/73.
Tanto premesso, il
Tiziox ha citato innanzi questo Ufficio Giudiziario Equitalia Polis S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirlo condannare alla
restituzione della somma di € 309,88 oltre interessi.
Con comparsa di
costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il legale rappresentante
pro tempore di Equitalia S.p.A., per contestare l’avversa domanda. A parere di
questa parte, la posta in parola è conforme al dettato dell’art. 17, comma 6°,
del d. lsg. 112/99, che prevede il rimborso, in favore dell’agente della
riscossione, delle spese per l’attività svolta; spese, specifica, di natura
diversa da quelle relative alle formalità di cui all’art. 47 del D.P.R.
602/73.
Incardinato il
giudizio, le parti sono comparse all’udienza di scadenza del … ognuna
riportandosi alle proprie ragioni.
Attesa la natura
squisitamente documentale della vertenza, il giudice ha rinviato le parti, per
conclusioni e discussione, all’udienza del … allorquando, sulle conclusioni di
parte attrice e previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve darsi atto al procuratore dell’attore d’aver depositato nell’ultima udienza
note scritte di discussione.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
In limine
litis.
Non è stato possibile,
per l’indisponibilità delle parti in causa, conseguire la conciliazione della
lite.
Nel
merito.
Recita testualmente il
6° comma dell’art. 17 del Dec. Lgs. 112/99: <>. L’art. 47, comma 1°, del
D.P.R. n° 602/1973, cosi come modificato dal Dec. Lgs del 26/02/1999 n° 46,
prevede: <>.
In
materia, concretamente illuminante è la Risoluzione 1/E del 3 gennaio 2005 della
Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate nella quale si legge
testualmente: <<[…..] Secondo le vigenti disposizioni, perciò, i
concessionari hanno diritto a percepire dai debitori (dagli enti creditori, in
caso di inesigibilità o di sgravio per indebito. Cfr. art. 17, comma 6, lett.
a), del d.lgs. n. 112 del 1999) esclusivamente il rimborso delle spese delle
procedure di riscossione coattiva contemplate in sede di attuazione di questa
norma primaria. Com’è noto, a tale attuazione si è provveduto con il citato
decreto del 21 novembre 2000, che ha approvato: la tabella A, nella quale è
stabilito in via forfetaria l’ammontare del rimborso spettante al concessionario
per le spese relative alla singole procedure di riscossione coattiva, da
moltiplicare, in relazione all’entità del credito, per i “coefficienti di
applicazione” previsti nella stessa tabella A (cfr. artt. 1 e 2, comma 1, dello
stesso DD 21 novembre 2000); la tabella B, nella quale sono elencate talune
attività, per le quali al concessionario è riconosciuto anche il diritto al
“rimborso delle spese vive sostenute … necessariamente compiute da soggetti
esterni” (cfr. art. 3 del DD 21 novembre 2000), “nelle misure risultanti da
tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea
documentazione” […..] Posto che – come si è precisato – la necessità
dell’affidamento a terzi di un’attività costituisce un presupposto
indispensabile per la rimborsabilità della relativa spesa ex tabella B allegata
al DD 21 novembre 2000, occorre chiarire quando debba ritenersi realizzato tale
presupposto […..] la sussistenza dello stesso è indissolubilmente connessa
alla circostanza che la decisione del concessionario di avvalersi di soggetti
esterni trovi il suo fondamento in specifiche norme di legge. E’ sicuramente,
così, in effetti, per tutte le attività di cui alla citata tabella B diverse
dalla richiesta di certificati ipotecari e catastali […..] In conclusione, le
aziende concessionarie non possono chiedere, in ogni caso, né al debitore né
all’ente creditore il rimborso delle spese sostenute per l’affidamento a terzi
del compito di eseguire visure ipotecarie e catastali e di acquisire certificati
ipotecari e catastali […..]>>.
Riassumendo, in buona
sostanza: posto che il concessionario del servizio di riscossione dei tributi,
nell’ambito delle procedure di riscossione, può effettuare l’iscrizione di
ipoteca presso l’Agenzia del Territorio senza spese di sorta, il diritto al
rimborso delle spese vive per l’attività finalizzata all’iscrizione ipotecaria
presuppone l’affidamento a terzi di tale attività dalla quale sono comunque
escluse, e dunque non possono formare oggetto di addebito né al debitore né
all’ente creditore, le visure ipotecarie e catastali e di acquisizione dei
certificati ipotecari e catastali.
Secondo la difesa di
Equitalia S.p.A., la posta contestata dall’attore, “spese iscrizione
ipotecaria”, altro non sarebbe che il rimborso delle spese per l’attività svolta
dall’agente della riscossione.
A
parere del giudicante, tale difesa è nient’affatto esaustiva.
Anche l’agente della
riscossione, poiché soggetto che esplica un’attività di interesse pubblico, deve
rispettare le regole di trasparenza amministrativa, principio ineludibile delle
attività della pubblica amministrazione, in forza del quale le informazioni
devono circolare in modo chiaro ed efficace sia all’interno sia all’esterno
dell’amministrazione.
Applicato il principio
al caso specifico, era dovere di Equitalia S.p.A. nel richiamare le poste di
addebito a carico del debitore, individuare con puntualità la natura delle spese
addebitate per la necessaria verifica, da parte del contribuente, della
legittimità dell’addebito. È evidente che laddove tale controllo di legittimità
è precluso si materializza, anziché no, la dedotta ipotesi di indebito
arricchimento.
Ai
sensi dell’art. 2041 C.C., chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno
di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare
quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Trattasi di norma di
chiusura del diritto delle obbligazioni, che concede all’impoverito uno
strumento di tutela per i casi in cui manchi un’azione contrattuale o di
responsabilità civile per illecito aquiliano.
L’esperibilità
dell’azione dell’arricchimento, basata sul nesso eziologico tra lucupletazione a
favore di una parte e depauperamento a danno dell’altra senza una causa
giustificatrice, non è esclusa dal fatto che l’evento pregiudizievole può essere
ascritto a fatto volontario dell’impoverito (nel caso di specie, al fatto che il
Tiziox ha pagato la somma contestata), perché il fatto di quest’ultimo non
costituisce, sul piano giuridico, ragione idonea a giustificare l’arricchimento
dell’altro soggetto. Nel concetto di arricchimento, peraltro, è ricompreso anche
il risparmio di spesa, e ciò coerentemente all’impostazione patrimonialistica
della nozione di arricchimento.
La
costante giurisprudenza richiede che fra il soggetto arricchito ed il soggetto
impoverito vi sia un rapporto diretto (Suprema Corte di Cassazione, Sezioni
Unite n. 183 del 2 febbraio 1963) e che l’arricchimento ed il danno derivano da
un unico fatto costitutivo (Cass. 28 maggio 2003, n. 8487; Cass. 26 luglio 2002,
n. 11051; Cass. 29 luglio 1983, n. 5236).
Ad
avviso del giudicante, ricorrono nel caso specifico i termini per ravvedere a
carico di Equitalia S.p.A. l’indebito arricchimento della somma di € 309,88.
All’indennizzo di pari
€ 309,88, in favore dell’attore, va dunque condannata Equitalia S.p.A. oltre
agli interessi dalla domanda al saldo.
In mancanza di note,
le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
tenendo conto della natura della controversia, del decisum e dell’attività
difensiva effettivamente svolta.
P. Q.
M.
Il
Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
accoglie la domanda di
Tiziox e condanna Equitalia Polis S.p.A. a rimborsare all’attore la somma di €
309,88 oltre agli interessi dalla domanda al saldo, e alle spese di lite che si
liquidano € 535,60 di cui € 300,00 per diritti, € 200,00 per onorario ed € 35,60
per spese vive, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario e che
ne fa espressa richiesta.
Sentenza esecutiva
come per legge.
Così deciso in
Maddaloni il 6 aprile 2009
Il Giudice di
Pace
(dott. Alfonso di Nuzzo)
maggio 2009–