Sentenza in tema di ricorsi anteriori alla riforma del processo civile
In una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della legge 69/2009, la pronuncia con ordinanza soltanto sulla competenza suppone, tanto nel caso che la competenza venga affermata quanto nel caso che la competenza sia negata, il previo invito alla precisazione delle conclusioni. È questo il contenuto della sentenza n. 16005 depositata il 21 luglio 2011. La sesta sezione civile del Palazzaccio ha poi aggiunto che ove la decisione sia emessa senza tale formalità e abbia contenuto positivo e nel contempo disponga la prosecuzione del giudizio, non si configura decisione impugnabile con il regolamento di competenza (necessario). Se invece, al contrario, la decisione abbia contenuto negativo e il giudice, chiudendo la causa dinanzi a sé, declini la competenza, si configura decisione impugnabile con il regolamento di competenza (necessario). Quanto agli effetti della disposizione di diritto intertemporale di cui all’articolo 58, primo comma, della legge che riformato il processo civile, la data d’instaurazione del giudizio per i procedimenti per decreto ingiuntivo, va individuata in quella del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con la conseguenza che le controversie di opposizione a decreti ingiuntivi, emessi su ricorsi depositati anteriormente al 4 luglio 2009, sia che essi siano stati emessi prima di tale data, sia che essi siano stati emessi dopo, sono soggette, ancorché introdotte a far tempo da quella data, alle disposizioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile anteriori alle modifiche introdotte da detta legge, salvo per quanto disposto dai commi successivi dello stesso articolo 58.