Sentenza Tribunale di Napoli Bond Parmalat
La sentenza n. 2731/2009 del 03.03.2009 del Tribunale di Napoli è estremamente interessante per diversi motivi:
1) Il tribunale ha steso la sentenza ai sensi dell’art. 16 comma 5 del d.leg. 5/2003, a mezzo motivazione in forma abbreviata.
2) In atto di citazione, la domanda proposta dagli attori attiene ad una richiesta di ripetizione delle somme investite € 104.034/28 cadauno, oltre al risarcimento del danno.
3) La sentenza è ampiamente motivata in materia di conflitto di interessi: va anzitutto richiamato che ai sensi dell’art. 21 del TUF d.leg.58/1998, nella prestazione dei servizi di investimento i soggetti abilitati devono organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitto, ed in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento. Inoltre, l’esigenza di ridurre al minimo i conflitti, è richiamata dall’art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/08, che impone ai soggetti abilitati la vigilanza ex ante per l’individuazione dei conflitti.
4) Va inoltre evidenziato che il conflitto sussiste anche se derivante da rapporti di gruppo, e nel caso di cui è causa, la Banca, all’epoca della negoziazione già faceva parte del gruppo…, come è emerso dalla CTU.
5) Ed ancora, sia dalla CTU che dalla documentazione allegata da parte attorea, è emerso che la banca era esposta nei confronti di Parmalat, ed in più di una occasione era stata lead manager nelle emissioni dei prestiti obbligazionari. Va pertanto, ritenuta adeguata spia di tale situazione di conflitto, diversamente da quanto sostiene la banca, la qualità in capo allo stesso intermediario, di emittente o collocatore.
6) In materia di regime sanzionatorio, afferma il Tribunale di Napoli, l’inosservanza della segnalazione del conflitto di interessi, dà luogo ad una grave violazione degli obblighi di trasparenza e corretta informazione che comporta l’inadempimento contrattuale.
7) La massima: E’ inadempiente l’intermediario che, in violazione dell’espresso divieto, in presenza di situazione di conflitto di interesse dia corso all’operazione in mancanza di espressa autorizzazione scritta dell’investitore che sia stato previamente informato sempre per iscritto della natura e della estensione del conflitto. Quindi trattasi di una responsabilità contrattuale, con riferimento alla quale il richiamo alla nozione di interesse negativo appare fuor di luogo.
8) Trattasi di responsabilità contrattuale da grave inadempimento e non di nullità. Non va dunque pronunciata la risoluzione e dunque la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca onde riottenere i titoli va rigettata, restando gli attori nella titolarità dei bonds.
9) In tema di quantificazione del danno, il Tribunale di Napoli dispone non solo per la liquidazione e restituzione delle somme investite, ma valuta una perdita subita maggiore, fino ad arrivare ad un importo pari ad € 128.373/00 cadauno.