Sentenza tribunale di Napoli. Il redditometro viola la privacy del contribuente
Buone notizie per i contribuenti. Il redditometro,
introdotto nella nuova normativa (disposizione introdotta dall’art. 22 del
decreto legge n. 78/2010, alla quale il decreto del 24 dicembre 2012 dà piena
attuazione) ed entrata in vigore a gennaio 2013, lederebbe secondo il tribunale
di Napoli, la privacy dei cittadini.
Cosa significa questo?
Ebbene, il tribunale di Napoli ha accolto il ricorso di un
cittadino e ha bocciato, nella sua sentenza il redditometro introdotto
recentemente perché controllare le spese sostenute da ognuno di noi significa,
secondo il tribunale di Pozzuoli, entrare nella sfera intima e personale dei
cittadini e in sostanza viola la nostra privacy. Questa sentenza crea un precedente e
sicuramente è destinata a far discutere a lungo su questo argomento, ovvero
redditometro si o no?
Ma cosa è il redditometro?
Il redditometro è uno strumento introdotto per individuare i
finti poveri e, quindi, l’evasione “spudorata”
secondo l’Agenzia delle Entrate.
Il fine del
redditometro è quello di stanare quei
casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi
esigui, usufruendo talvolta anche di
agevolazioni dello Stato sociale.
Ma talvolta di uno strumento introdotto per legge si tende a
farne un abuso di diritto.
Il redditometro infatti si basa su delle medie stabilite
dall’ISTAT ma come si può stabilire una media di spese che possa essere equa
per tutti i cittadini e contribuenti?
Il giudice di Napoli infatti ritiene che lo strumento del
redditometro annulla il diritto del
contribuente e della sua famiglia di avere
una vita privata ed impedisce
anche, ad ogni contribuente, di gestire
il proprio denaro . ma la cosa ancor
più grave è che l’applicazione di accertamenti presuntivi dei reddito in base a delle stime ISTAT, pregiudica il diritto di difesa di tutti i
contribuenti.
Il contribuente come potrebbe dimostrare di aver speso meno
di quanto risulta dalla media stabilita dall’ISTAT?
A fronte della caratteristica di specificità della materia
tributaria non sembra corretta la tecnica di
genericità applicata dal redditometro.
[1] disposizione introdotta
dall’art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il
decreto del 24 dicembre 2012 dà piena attuazione
Articolo a
cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del
foro diTrani (BT)