Senza procura speciale al legale va annullata la sentenza del giudizio abbreviato non condizionato se la difesa aveva chiesto quello condizionato
Va annullata la sentenza emessa dopo un giudizio abbreviato non condizionato qualora il difensore, che aveva chiesto in precedenza il rito sommario condizionato
a una testimonianza, “non era munito in aula della necessaria procura
speciale”.
A questa decisione è giunta la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 48556,
con cui ha reso nulle le pronunce di primo e secondo grado emesse dal Tribunale prima e dalla Corte d’Appello di Trieste poi. In particolare, dalla sentenza si evince che “ammesso per astratta ipotesi che la presenza silente del
difensore potesse considerarsi acquiescenza al rito e quindi idonea a
sanare la nullità ex art. 183 c.p.p., non vi è dubbio che l’eventuale
acquiescenza non possa che provenire solamente dal soggetto titolare
della disponibilità del diritto, o della facoltà di essere processato
con rito diverso da quello dibattimentale”. E ancora “nel caso di specie, assente l’imputata e privo il
difensore di procura speciale anche per la celebrazione del rito
abbreviato non condizionato, nessuna sanatoria si è verificata e la
nullità ex art. 178 e 180 c.p.p. è stata tempestivamente eccepita nei
motivi di appello”.