Senza un valido motivo, chi fa saltare il matrimonio deve risarcire i danni
Il matrimonio salta? Chi ci ripensa, se non ha un «giusto motivo», deve
risarcire i danni alla parte ripudiata prima del fatidico sì. Lo
sottolinea la Cassazione (sentenza 9052/10) che precisa come «lo
scioglimento di una promessa di matrimonio» rientra certamente nella
«espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre
matrimonio con la conseguenza che il recesso, anche senza giustificato
motivo, non potrà mai considerarsi condotta antigiuridica».
La
Suprema Corte riprende l’articolo 81 del codice civile e ricorda che
l’obbligazione contemplata in questo articolo rappresenta «una
particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un
presupposto di illiceità, essendo ricollegata direttamente dalla legge
alla rottura della promessa di matrimonio senza giusto motivo». La
Cassazione ricorda che «la promessa di matrimonio obbliga il
promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il
danno cagionato all’altra parte».
Nel caso specifico, è stato
accordato il risarcimento di quasi 12 mila euro in favore del marito
mancato, già stabilito dalla Corte d’Appello della capitale nel
dicembre 2004. Il padre della mancata sposa si era rivolto alla
Cassazione sostenendo che il giudice di merito aveva riconosciuto a
titolo di risarcimento dei danni per l’inadempimento della promessa di
matrimonio la sola spesa per l’acquisto delle bomboniere, escludendo le
ulteriori somme messe fuori «per l’acquisto di mobili, per le cure
mediche affrontate per la figlia e per altre spese in vista delle
nozze».