Separazione dei coniugi: l’assegno di mantenimento è deducibile fiscalmente?
E’ bene innanzitutto tener presente che l’assegno di mantenimento versato in favore del coniuge riceve un trattamento fiscale differente dall’assegno di mantenimento che viene versato il favore del figlio. Infatti, l’assegno di mantenimento che un coniuge corrisponde all’altro coniuge a seguito di separazione o di divorzio è deducibile dal reddito imponibile del coniuge obbligato. Al tempo stesso tale assegno costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo percepisce. Occorre comunque precisare che affinché l’assegno di mantenimento possa essere dedotto dal reddito del coniuge obbligato è necessario che tale obbligo risulti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (ovvero da ordinanza o sentenza) che dovranno essere esibiti, a richiesta, agli uffici fiscali (art. 10, comma 1, lett. C.,del D.P.R. 22.12.1986, n.917).L’assegno di mantenimento che viene invece corrisposto in favore dei figli NON è deducibile dal reddito del coniuge obbligato al mantenimento. Parimenti, il coniuge al quale viene corrisposto il contributo al mantenimento per i figli, non dovrà indicarlo nella sua dichiarazione dei redditi (si veda, al riguardo, l’art. 3, comma 3, lett. B, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917).Ai fini fiscali (ma non solo) è pertanto opportuno che, in sede di separazione o di divorzio, venga SEMPRE specificato l’ammontare dell’assegno spettante al coniuge da quello spettante ai figli.