Separazione dei coniugi: no all’addebito se la crisi coniugale è precedente al tradimento
La Corte di Cassazione ritiene da tempo che la violazione dell’obbligo di fedeltà non sia causa di addebito qualora la crisi coniugale fosse già in atto.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 2093 del 28 gennaio 2011 ove si legge: “la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, non è causa d’addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa già preesisteva”.
In buona sostanza, stando a quanto affermato dagli “ermellini”, la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce una circostanza sufficiente a determinare la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge responsabile soltanto nel caso in cui sussista il nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi coniugale (si tratta di un accertamento riservato al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile).
Anche in casi di constatata ed inconfutabile prova del tradimento il Giudice deve quindi svolgere un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento tenuto da entrambi i coniugi. Giacché se da esso dovesse risultare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, sicuramente la prova del tradimento non sarebbe di per sé sufficiente a pronunciare la separazione con addebito. Infatti, accertato a carico di un coniuge un comportamento riprovevole, non può essere omesso l’esame anche della condotta dell’altro, non potendo quel comportamento essere giudicato senza un suo raffronto con quello del coniuge.
La Cassazione (cfr.,ad esempio, sentenza n. 559/03) ritiene quindi che il giudice abbia l’obbligo di verificare se e quale incidenza i comportamenti denunciati ed accertati abbiano avuto nella crisi coniugale. Tale accertamento richiede una valutazione globale e comparativa dei comportamenti dei separandi.