Separazione: utilizzabili in giudizio le prove prelevate da Facebook
Sulla questione della riservatezza dei dati pubblicati sui social network, si pronuncia il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Una coppia di coniugi separati avevano entrambi rinunciato alla richiesta di mantenimento nell’ambito della loro separazione consensuale, poiché autonomi economicamente. Ma dopo qualche tempo la donna perde il lavoro e ricorre al Tribunale chiedendo un assegno di mantenimento anche in considerazione di una grave patologia che aveva ridotto la sua capacità lavorativa.
Ma il marito si difende affermando che l’ex moglie convive con un medico e che grazie a tale relazione riesce ad avere un tenore di vita anche superiore a quello goduto durante il matrimonio. Come prova produce alcune fotografie della donna prelevate da Facebook, in cui l’ex moglie è in compagnia del nuovo compagno.
Secondo la giurisprudenza, il coniuge separato che intraprende una convivenza di fatto non perde automaticamente il diritto all’assegno di mantenimento. Rileva a tal fine la prova che la convivenza ha determinato un miglioramento delle condizioni economiche dell’avente diritto, miglioramento che deve essersi stabilizzato nel tempo anche se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità. Il miglioramento economico può derivare da un contributo al mantenimento dell’ex coniuge ad opera del convivente o, quantomeno, dal risparmio di spesa derivante dalla condivisione di queste (Cass. Civ. n. 1096/2010 e Cass. Civ. n. 23968/2010). La nuova convivenza, inoltre, rende irrilevante il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio sul quale era stato quantificato l’originario assegno di mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 3923/12 e Cass. Civ. n. 17195/11).
La pronuncia dei Giudici di Santa Maria Capua Vetere è interessante per quanto attiene all’ammissibilità delle prove portate dal marito. Il provvedimento specifica che il social network “Facebook” consente agli iscritti di creare una propria pagina nella quale si possono inserire una serie d’informazioni di carattere personale e professionale, e si possono pubblicare foto, filmati e altri contenuti multimediali. Anche se l’accesso a questi contenuti è regolato attraverso le impostazioni sulla privacy scelte dall’utente, il Tribunale ha ritenuto che le informazioni e le fotografie pubblicate sul proprio profilo non siano assistite dalla segretezza che caratterizza invece quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica o di chat. Solo queste ultime sono assimilate a forme di corrispondenza privata, e pertanto ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, mentre quelle pubblicate sul proprio profilo personale, in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da terzi, anche se rientranti nella cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione. Dunque, nel momento in cui si pubblicano informazioni e fotogradie sul proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria.
L’argomento è di stringente attualità e la sentenza è destinata a far discutere.
Fonte: www.altalex.com