Servizio “autocomplete” del motore di ricerca e diffamazione
Il Tribunale di Milano, respingendo il reclamo proposto da un noto motore di ricerca, ha confermato il provvedimento che lo aveva ritenuto responsabile di comportamento diffamatorio per non aver modificato o impedito che il servizio “suggest search” del motore suggerisse termini “truffa” e “truffatore” a chi ricercasse il nome del ricorrente, imprenditore del settore finanziario.
Il Giudice milanese ha ritenuto che “… I motori di seconda generazione … sono sicuramente banche dati in quanto gestiscono un catalogo manuale e/o automatico delle migliori pagine selezionate dal web… dunque i motori di ricerca sono vere e proprie raccolte di dati, informazioni, opere, consultabili attraverso la digitazione di parole chiave”
In particolare il motore di ricerca coinvolto nel giudizio è stato definito come “… un’enorme banca dati di pagine web prelevate dagli spiders quasi per intero dal web e memorizzate su enormi sistemi di storage residenti presso il suo web-farm”
Secondo il Tribunale “se – come è pacifico – l’associazione tra il nome del ricorrente e le parole “truffa” e “truffatore” è opera del software messo a punto appositamente e adottato … per ottimizzare l’accesso alla sua banca dati operando con le modalità ora descritte e volutamente individuate e prescelte per consentirne l’operatività allo scopo voluto (quello appunto di agevolare l’utilizzo del motore di ricerca …), non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società, a titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali effetti negativi che l’applicazione di tale sistema può determinare”.
“… è innegabile che il servizio Suggest/Autocomplete opera tramite il trattamento dei dati presenti sulle pagine web immesse da soggetti terzi, adottando come criterio di individuazione del termine utile a completare la ricerca (impostata dall’utente) i termini di ricerca più utilizzati dagli utenti – calcolando in via automatica e con cadenze regolari il numero di volte in cui la parola o la frase è stata inserita dagli utenti nella stringa di ricerca.
Ed è proprio questo il meccanismo di operatività del software … che determina il risultato rappresentato dagli abbinamenti che costituiscono previsioni o percorsi possibili di ricerca e che appaiono all’utente che inizia la ricerca digitando le parole chiave.
Dunque è la scelta a monte e l’utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività a determinare – a valle – l’addebitabilità … dei risultati che il meccanismo così ideato produce; con la sua conseguente responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per i risultati eventualmente lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di ricerca.
Si tratta di una scelta che ha chiaramente una valenza commerciale ben precisa, connessa con l’evidenziata agevolazione della ricerca e quindi finalizzata ad incentivare l’utilizzo (così reso più facile e rapido per l’utente) del motore di ricerca …”
Il Collegio ha così condiviso la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto diffamatoria la semplice associazione al nome del ricorrente delle parole “truffa” e “truffatore”. “Non pare revocabile in dubbio – anche solo sulla base della comune esperienza – che l’utente che legge tale abbinamento sia indotto immediatamente a dubitare dell’integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a tali parole ed a sospettare una condotta non lecita da parte dello stesso”.