Servizio postale idoneo a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo
Con la sentenza 9 marzo 2011, n. 1468 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa all’idoneità della comunicazione tramite servizio postale dell’ inizio di un procedimento amministrativo, al fine del rispetto delle garanzie di partecipazione sancite dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990.
In relazione al caso in specie, i giudici amministrativi hanno puntualizzato che l’ art. 7 della legge n. 241 del 1990 non prevede una disciplina specifica circa le modalità con cui dovrebbe essere effettuata la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.
Pertanto, qualora non sia possibile effettuare la comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento al destinatario personalmente, l’ Amministrazione potrà utilizzare il servizio postale ordinario, senza dover necessariamente adottare il sistema di notificazione degli atti giudiziari a mezzo di ufficiale giudiziario. Nel caso in oggetto, il Prefetto per dare notizia dell’ avvio del procedimento, si è servito del recapito del plico a mezzo di lettera raccomandata, mediante consegna diretta al destinatario o alle persone abilitate riceverlo al suo posto, elencate a norma dell’art. 38, secondo comma, del Regolamento di esecuzione del Codice postale, approvato con d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655.
Inoltre, la Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato ha evidenziato che l’art. 40, al quarto comma, stabilisce che sia dato avviso di giacenza qualora non sia stata possibile la consegna al destinatario. In tale evenienza , la conoscenza del destinatario è presunta dalla data di rilascio dell’ avviso di giacenza presso l’ufficio postale (Cass., Sez. lav., 24 aprile 2003, n. 6527; III, 23 settembre 1996, n. 8399).
Pertanto, sia che la consegna avvenga direttamente, sia mediante l’avviso di giacenza in caso di mancato recapito per assenza del destinatario, in entrambi i casi si tratta di procedure finalizzate ad informare l’interessato che, anche nell’ipotesi di trasferimento di residenza, potrà far valere quegli strumenti necessari per essere avvisato delle comunicazioni inviategli.
I Giudici amministrativi hanno infine rilevato che a norma del’ art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, in assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere l’ atto trasmesso, “rimette al sistema di recapito mediante lettera raccomandata – comprensivo dell’ immissione dell’ avviso di ricevimento nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione del destinatario in caso di sua assenza – la comunicazione del deposito presso l’ ufficio postale del piego non ricevuto personalmente, con ogni effetto sul perfezionamento della notifica decorso il termine di legge”.
Per tali motivi, l’appello proposto è stato accolto, ed in riforma della sentenza impugnata, respinto il ricorso di primo grado.