“Sesso con 14enne è sempre stupro”
Fare sesso con chi ha meno di 14 anni è sempre un grave stupro, anche se il minorenne si mostra consenziente. Lo sottolinea la Cassazione,
annullando la condanna di un 40enne a cui erano state riconosciute le
attenuanti. Dato “l’incompleto sviluppo psichico dei minori – si legge
nella sentenza – l’approfittare dei rapporti di simpatia per avere dei
rapporti sessuali costituisce una corruzione della loro personalità”.
Si
tratta quindi sempre, senza eccezione, di violenza aggravata. Anche nel
caso in cui il, o la minore si mostri consenziente alla cosiddetta
“fuitina” d’amore. Tale circostanza non può quindi mitigare la
condanna.
La Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura
della Corte d’appello di Milano, ha dunque annullato con rinvio la
condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione inflitta lo scorso maggio a un
uomo di 40 anni, sposato e con due figli, che aveva compiuto atti
sessuali con una minore di quasi 14 anni ospitata nella sua abitazione.
All’imputato
i giudici di secondo grado avevano ridotto la pena, che in primo grado
era pari a 3 anni e 8 mesi, ritenendo che il consenso della minore alla
“fuitina” rendesse l’abuso meno grave perché la libertà sessuale della
minorenne era stata compromessa in maniera più lieve.
Ma i
Supremi giudici hanno rilevato che la legge “punisce gli atti sessuali
con persona che non abbia compiuto i 14 anni anche nel caso in cui si
svolgano senza violenza, minaccia o abuso d’autorità. E il consenso
della minore si ritiene del tutto irrilevante perché le norme tutelano,
di per sé, l’integrità psicofisica di chi non ha ancora compiuto i 14
anni”.
La condanna può essere ridotta, aggiunge la Cassazione
nella sentenza 11252, solo quando “gli atti non comportino una
rilevante compromissione dell’integrità fisica e psichica della persona
offesa, come nel caso di fuggevoli toccamenti lascivi”.
In
questa vicenda invece l’imputato aveva avuto rapporti sessuali completi
con la ragazzina affidatagli dai genitori. “Occorre considerare –
ammonisce la Suprema Corte dando ragione alla Procura di Milano – che,
dato l’incompleto sviluppo psichico dei minori, specie in materia
sessuale, l’approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di
affetto o addirittura di affidamento, per avere dei rapporti sessuali,
costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità,
ben lungi dall’essere reputato un fatto di minore gravità, trattandosi
di un subdolo approfittamento della loro immaturità”. La minore era
stata affascinata dal “maturo” amico di famiglia che aveva addirittura
reso pubblica la loro relazione proponendo la “fuitina” che, secondo
lui, avrebbe legittimato il suo comportamento.