Sette opzioni a disposizione. Sono i principali strumenti con cui il contribuente può evitare la lite con il fisco. Dalla regolarizzazione spontanea di omissioni o errori alla conciliazione davanti alla Commissione tributaria provinciale. Sette strumenti (presentati nelle pagine seguenti di questo dossier) che saranno interessati da importanti novità a partire da domani. La legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) ha, infatti, riscritto con decorrenza proprio dal 1° febbraio le riduzioni delle penalità per gli istituti del ravvedimento operoso, dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale, dell’acquiescienza e della definizione delle sanzioni. Sono state, inoltre, modificate le misure delle penalità – sempre al rialzo – degli istituti dell’adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione.
L’aumento delle sanzioni per l’adesione ai Pvc e agli inviti al contraddittorio, che cambieranno da un ottavo del minimo a un sesto del minimo, arrivano dopo neanche due anni dall’entrata in vigore effettiva di tali istituti. La giustificazione avrebbe potuto essere ricercata nel fatto che – come era stato già sottolineato – la definizione poteva risultare fin troppo conveniente, più che altro per chi scientemente decideva di evadere. Infatti, se un contribuente, ad esempio, decideva (meglio, decide, visto che la norma che ha aumentato l’entità della penalità non è ancora in vigore) di portare in deduzione delle spese che non avevano alcuna attinenza con la sua attività, veniva (viene) a pagare, una volta scoperta l’infrazione, una sanzione pari soltanto al 12,5% dell’imposta dovuta. Indubbiamente, si tratta di una penalità troppo bassa.
Tuttavia non sembra sia questa la motivazione che ha portato alla modifica, al rialzo, delle sanzioni. Infatti, l’adesione ai Pvc e gli inviti al contraddittorio non vengono nemmeno citati dalla legge di stabilità. Quest’ultima, infatti, agisce direttamente sull’accertamento con adesione, portando le sanzioni da un quarto del minimo ad un terzo del minimo; solamente per effetto del rimando che le norme sull’adesione ai pvc e agli inviti fanno all’accertamento con adesione ordinario si consegue indirettamente l’effetto che l’aumento delle sanzioni riguardi anche questi due istituti.
La norma voleva soprattutto agire sull’accertamento con adesione ordinario (come sulla conciliazione giudiziale, per la quale la riduzione delle sanzioni è passata da un terzo al 40%), dove però non può essere il principale obiettivo quello di punire chi scientemente evade. La gran parte dei «concordati» si riferisce, infatti, a rettifiche di tipo presuntivo (come gli studi di settore o il redditometro), per le quali è più facile trovare un punto d’incontro sulle somme da pagare (o da incassare, dipende da che punto di vista si guarda la cosa), tenendo conto dei rischi e dei costi – se non si «chiude» – di un futuro contenzioso nel giudizio tributario.
Pertanto, non si può che concludere che le motivazioni del rialzo delle sanzioni per gli istituti deflattivi devono essere ricercate principalmente nell’incremento del gettito erariale.
Lo stesso discorso dovrebbe valere per il ravvedimento operoso, per il quale ormai da anni si assiste ad uno strano “balletto”, attraverso il quale si modificano l’entità delle penalità (non si venga a dire che con le modifiche – non particolarmente rilevanti sotto il profilo quantitativo – si sono voluti colpire i cosiddetti “furbetti del ravvedimento”).
Nel caso del ravvedimento si potrebbe, però, aggiungere un altro intento, legato al nuovo accertamento sintetico. È già stato annunciato che i contribuenti avranno uno specifico software a disposizione per verificare i conteggi del redditometro. In questo modo, il contribuente, da una parte, compilerà la dichiarazione e, dall’altra, potrà verificare quanto il fisco si attende da lui, con un evidente sottile aspetto psicologico dell’operazione (come per gli studi di settore). Inoltre, è già stato annunciato che i contribuenti potranno utilizzare il ravvedimento operoso al fine di adeguarsi ai risultati del software del redditometro per il 2009. Il fatto di potere utilizzare il ravvedimento operoso non sembra una grande novità, visto che lo stesso è sicuramente utilizzabile, per il periodo d’imposta 2009, entro il termine di presentazione di Unico 2011. A meno che non si voglia dare la possibilità – con una apposita norma di legge – per incentivare i risultati del nuovo redditometro, di adeguarsi ai risultati della dichiarazione per il periodo d’imposta 2009, senza applicazione di alcuna penalità.
Il senso dell’aumento delle sanzioni per il ravvedimento operoso avrebbe, quindi, anche la finalità di permettere la successiva operazione di adeguamento gratuito, come evento eccezionale, all’accertamento da redditometro. Solo che in questo caso l’adeguamento porterebbe a una sorta di integrativa semplice, visto che poi l’accertamento da redditometro risulta eseguibile soltanto quando il reddito presunto supera di un quinto quello dichiarato.
Considerando gli altri istituti che permettono di fare pace con il fisco, deve essere messo in evidenza che l’intervento riguarda anche l’acquiescienza all’articolo 15 del Dlgs 218/1997 e la definizione delle penalità agli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997. Le penalità, infatti, si riducono da un quarto a un terzo (a un sesto, per l’acquiescienza agli atti di accertamento, quando questi non risultano preceduti da un Pvc o da un invito al contraddittorio definibili).