Sfratto e notifica al destinatario: interviene anche la Suprema Corte Cassazione civile , sez. III, sentenza 31.03.2010 n° 7809
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 31 marzo 2010, n. 7809
Svolgimento del processo
A.A.
proponeva opposizione avverso la convalida di sfratto per morosità
emessa dal tribunale di Palermo sostenendone la nullità per la omessa
notificazione dell’intimazione, contestando, comunque, sia la propria
legittimazione passiva, perchè nel contratto di locazione, a seguito
del decesso di A. F., era subentrata la moglie S.C., sia la
legittimazione attiva dell’intimante Azienda Ospedaliera ” ****”.
Quest’ultima si costituiva contestando l’ammissibilità dell’opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
Interveniva
nel giudizio S.C. rilevando, a sua volta, la nullità della
notificazione dell’atto di citazione nei confronti del dante causa A.F..
Il
tribunale, con sentenza in data 11.2.2003, dichiarava inammissibile
l’opposizione tardiva proposta, condannando il ricorrente e
l’intervenuta al pagamento delle spese giudiziali.
Questi
ultimi proponevano appello sostenendo l’ammissibilità dell’opposizione
tardiva dagli stessi proposta, poichè nella relazione di notificazione
dell’atto l’ufficiale giudiziario non aveva indicato il soggetto che,
secondo la stessa relazione, si era rifiutato di ricevere l’atto e
perchè, comunque, mancava la prova dell’avvenuta ricezione del
successivo avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c.,
concludendo per la nullità del procedimento e dell’ordinanza di
convalida di sfratto, nonchè il difetto di legittimazione passiva
dell’intimante.
La Corte d’Appello, con sentenza del 12.5.2005, rigettava la proposta impugnazione.
Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati da memoria, A.A. e S.C..
Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera ****.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, 148 e 668 c.p.c..
Con il secondo motivo denunciano la contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza.
I due motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi proposte, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati.
Ed
invero, l’indicazione delle generalità e della qualità della persona
cui la copia è consegnata è richiesta dall’art. 148 c.p.c. (e la
relativa omissione è sanzionata da nullità dall’art. 160 c.p.c.) quale
elemento necessario per verificare la sussistenza di quel rapporto
familiare o professionale tra destinatario dell’atto e consegnatario,
sul quale l’art. 139 c.p.c., pone l’affidamento che l’atto stesso sarà
portato a conoscenza del primo.
Tale esigenza non
ricorre nella diversa ipotesi in cui il soggetto trovato sul posto
rifiuti – ovviamente sempre che non si tratti dello stesso destinatario
– di ricevere la copia, configurandosi, in tale ipotesi, una situazione
sostanzialmente conforme a quella della irreperibilità delle persone
legittimate alla ricezione (v. anche Cass. 23.6.2009 n. 14628; Cass.
4.5.1993 n. 5178).
Di qui la correttezza del ricorso al
procedimento disciplinato dall’art. 140 c.p.c., in ordine al quale,
pertanto, l’ulteriore riferimento al soggetto non qualificato che
rifiuti la consegna si risolverebbe in un inciso superfluo, non
richiesto all’ufficiale giudiziario che cura la notificazione.
Coerentemente,
quindi, la Corte di merito ha ritenuto l’ininfluenza della mancata
menzione, da parte dell’ufficiale giudiziario, nella relata di
notificazione dell’atto di citazione, delle generalità della persona
che aveva rifiutato di ricevere l’atto.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 140 c.p.c..
Sostengono
l’erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto non necessaria, ai
fini del perfezionamento della notificazione dell’intimazione di
sfratto, la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del
destinatario.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Invero,
è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, enunciato da
S.U. ord. int. 13.1.2005 n. 458 e ribadito da S.U. 14.1.2008 n. 627,
quello per cui, qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato
ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine di
impugnazione, è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato
all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che
il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende
dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del
destinatario.
Con le decisioni indicate, la Suprema
Corte ha enunciato una serie di principi che vanno rispettati ai fini
della prova dell’avvenuta, tempestiva e regolare notificazione.
A
tal fine, è stato ribadito che il procedimento, nei casi disciplinati
dall’art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale
norma stabiliti, quali il deposito della copia dell’atto nella casa del
comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l’affissione
dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; la
notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
In questi casi, il termine per il
deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall’art. 369
c.p.c., comma 1, decorre dal perfezionamento della notifica per il
destinatario; e la notificazione nei confronti del destinatario si ha
per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti
(spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento).
Tuttavia,
poichè tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che
l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario,
l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato, e la
sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata
dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica,
ai sensi dell’art. 291 c.p.c..
Con la sentenza 14.1.2008
n. 627, poi, in particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno
precisato che è necessaria la produzione, in sede di giudizio di
cassazione, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato
contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149
c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da
notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui
all’art. 140 c.p.c..
Una tale produzione è richiesta
dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta
instaurazione del contraddittorio.
Con la conseguenza
che l’avviso, non allegato al ricorso e non depositato successivamente,
può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379
c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma
della disposizione citata, ovvero fino all’adunanza della corte in
Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non
notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372
c.p.c., comma 2.
In caso, però, di mancata produzione
dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da
parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non
essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non
ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai
sensi dell’art. 291 c.p.c..
Comunque, il difensore del
ricorrente presente in udienza od all’adunanza della corte in Camera di
consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi
dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di
non avere ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi
tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un
duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890
del 1982, art. 6, comma 1.
Il sistema così delineato è
stato, però, modificato con la sentenza n. 3 del 2010, con la quale la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si
perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata
informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque,
decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
La Corte
ha ritenuto che la disposizione denunciata, così come interpretata dal
diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio
del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità
dell’atto a lui notificato, violi i parametri costituzionali di cui
agli artt. 3 e 24 Cost..
E ciò per due serie di ragioni:
da una parte, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi
del notificante – sul quale ormai non gravano più i rischi connessi ai
tempi del procedimento notificatorio – e quelli del destinatario, in
una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del
contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di
parità; e, dall’altra per l’ingiustificata disparità di trattamento
rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della
notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L.
n. 890 del 1982, art. 8.
Applichiamo, ora, i principii enunciati al caso in esame.
La
Corte di merito da atto, nella sentenza impugnata, che l’odierna
resistente, sulla base della produzione effettuata nel giudizio di
primo grado, ha rispettato e documentato tutti gli adempimenti
richiesti dall’art. 140 c.p.c., concludendo, in ordine al rilievo mosso
alla sentenza di primo grado dagli odierni ricorrenti, che nessuna
sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario era
richiesta ai fini del perfezionamento della notificazione nei suoi
confronti; rimanendo a carico del destinatario l’onere di provare di
non avere avuto conoscenza dell’intimazione di sfratto per irregolarità
della notificazione, o per caso fortuito, o per forza maggiore.
Ma
in un sistema modificato, a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c., come interpretato fino alla
sentenza della Corte Costituzionale citata, ovviamente di immediata
applicazione, le conclusioni cui era correttamente giunta la Corte di
merito non possono più essere seguite.
In atti non è
dato rinvenire la prova del ricevimento e della sottoscrizione del
relativo avviso da parte dell’ A.; nè la resistente nel giudizio di
cassazione – in cui pure le sarebbe stato consentito produrre la
relativa documentazione, beneficiando dei principii enunciati dalla
giurisprudenza della Corte di legittimità sopra richiamata – ha
prodotto o chiesto di potere produrre alcunchè.
Conclusivamente, vanno rigettati il primo ed il secondo motivo. Va accolto il terzo.
Va
dichiarata la nullità della notificazione dell’intimazione di sfratto;
con la conseguente cassazione delle sentenze di primo e secondo grado.
La
causa va rimessa al tribunale di Palermo, quale giudice di primo grado,
per l’esame della fondatezza o meno dell’opposizione tardiva, proposta
avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, con la
fissazione del termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione
della presente sentenza, per la sua riassunzione.
Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo.
Dichiara la nullità della notificazione dell’intimazione di sfratto.
Cassa le sentenze di primo e secondo grado e rimette le parti, anche
per le spese, al tribunale di Palermo, fissando il termine, per la
riassunzione, di giorni trenta dalla comunicazione della presente
sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010.
Ai fini del perfezionamento della notifica
dell’intimazione di sfratto è necessaria la sottoscrizione dell’avviso
di ricevimento da parte del destinatario.
La sottoscrizione dell’avviso, quindi, perfeziona l’iter dello sfratto.
Così
hanno stabilito i giudici della Suprema Corte nella recente sentenza
7809/2010, con cui è stato applicata la disciplina della notifica ex articolo 140 c.p.c., a seguito della sentenza 14 gennaio 2010, n. 3
della Corte Costituzionale, in tema di nullità della notifica “se non
si ha la prova della ricezione della raccomandata da parte del
destinatario”.
Con la sopra citata sentenza
della Corte costituzionale è stata dichiarata, infatti, l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che
la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della
raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o,
comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
La vicenda e le motivazioni della Corte
Il ricorrente era un cittadino nei confronti del quale era stato convalidato lo sfratto per morosità.
Sia
in primo grado che in Corte d’Appello, i giudici avevano dato torto al
ricorrente, basando il proprio convincimento sul fatto che “L’articolo
140 c.p.c. prevede, nei casi di irreperibilità del destinatario
dell’atto o di rifiuto di ricevere la copia, che l’ufficiale
giudiziario depositi copia del documento nella casa del comune dove la
notificazione deve eseguirsi, affigga avviso del deposito in busta
chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o
dell’azienda del destinatario, e gliene dia notizia per raccomandata
con avviso di ricevimento”. .
Con la decisione della Corte costituzionale n. 3/2010, però, è stato giudicato illegittimo il sopra citato articolo 140 c.p.c..
Secondola Consulta ,
tale disposizione, facendo decorrere i termini per la tutela in
giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta
conoscibilità dell’atto a lui notificato, va a violare quelli che sono gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
I
giudici di legittimità basano la propria decisione partendo da una
considerazione di fatto, con l’esame dei “tempi della causa” e del
successivo mutamento di sistema in seguito all’intervento della Corte
Costituzionale.
Ossia rilevano che i colleghi della
Corte d’appello avevano basato il proprio convincimento sul fatto che
(al tempo della causa) “nessuna sottoscrizione dell’avviso di
ricevimento da parte del destinatario era richiesta ai fini del
perfezionamento della notificazione nei suoi confronti”.
Pertanto, nella ipotesi in oggetto, rimaneva a carico del destinatario l’onere della prova, di non aver ricevuto, cioè, l’intimazione di sfratto, per caso fortuito o per causa di forza maggiore.
Secondola Corte
di Cassazione, però, in base al “mutato sistema di notifica da parte
della pronuncia della Corte Costituzionale” in seguito alla pronuncia
di incostituzionalità dell’articolo 140 c.p.c. , le conclusioni a cui
erano giunti i giudici d’appello non potevano essere più prese in considerazione e, quindi, seguite.
In
pratica, poiché manca la sottoscrizione negli atti dell’avviso di
ricevimento da parte del ricorrente, dovrà, per forza di cose, essere
dichiarata la nullità della notificazione dell’intimazione di sfratto, con evidente e conseguente cassazione delle sentenze di primo e secondo grado, e quindi, rinvio al tribunale.