Si` a 5 anni di apprendistato per gli assunti nei piccoli negozi dei luoghi turistici
Con l’interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, il Ministero del lavoro fornisce un’importante precisazione relativa al nuovo apprendistato professionalizzante o di mestiere previsto dal Testo unico recentemente entrato in vigore (D.Lgs. n. 167/2011).
Il chiarimento ha riguardato l’articolo 4, comma 2, del T.U., in cui viene sancito che sono gli accordi interconfederali e i contratti collettivi a fissare la durata del contratto che, dato il carattere formativo, non deve superare i cinque anni quando si tratta di “figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento”. Con tale inciso, afferma il Ministero, si intende comprendere non solo le figure individuate dalla contrattazione degli artigiani ma anche tutti i soggetti che operano nel settore artigiano pur se appartenenti a settori merceologici diversi.
Anche per costoro, conclude la nota, deve rendersi possibile l’utilizzo di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni. A titolo esemplificativo si citano i lavoratori dei piccoli esercizi commerciali delle zone turistiche.