Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.06.2011 n° 14278
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il prospettato error in iudicando per violazione e falsa applicazione del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 10, nonché violazione e falsa applicazione della normativa sul tasso di interesse e sul risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
La ricorrente, investita sulle strisce pedonali all’età di venti anni, aveva riportato postumi invalidanti e si era vista negare in primo grado il risarcimento del danno morale, riconosciuto in seguito dal Giudice d’appello. Questi tuttavia aveva negato il danno patrimoniale motivando che all’epoca del sinistro l’attrice era studentessa priva di reddito.La Cassazione ribadisce la propria giurisprudenza, richiamata nel ricorso introduttivo, in tema di risarcimento integrale del danno alla persona, ed in particolare le SU civili 11 novembre 2008, n. 26972, confermando che il pregiudizio deve essere integralmente ed unitariamente ristorato. La Corte argomenta che la gravità delle lesioni, insieme alle circostanze oggettive dalle quali rilevare le qualità e le aspettative di vita della giovane, rappresenta “la prova oggettiva della lesione e del nesso causale con la condotta” dell’agente, nonché la “prova presuntiva che costituisce la fonte della formazione del ragionevole convincimento, di natura probabilistica”. La Corte rileva che nella fattispecie sottoposta al suo esame sussistono gli elementi idonei a fornire la serie di fatti noti, riguardanti la perdita della capacità lavorativa, i quali consentono di risalire al fatto ignorato, relativo alle perdite patrimoniali e di chances lavorative. La Corte precisa infine che il debito patrimoniale da illecito rappresenta un debito di valore e pertanto deve essere calcolato con rivalutazione ed interessi compensativi dalla data del sinistro, e con interessi legali sulla somma liquidata a decorrere dalla sentenza.