Si al danno morale per il lavoratore adibito a nuove mansioni senza formazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8527 del 14 aprile 2011, ha affermato che il lavoratore, adibito a nuove mansioni, ha diritto al risarcimento del danno morale qualora non abbia ricevuto alcuna formazione. Nel caso di specie i giudici di legittimità, respingendo il ricorso di un’azienda condannata a risarcire un dipendente trasferito e al quale erano state affidate nuove mansioni, affermano che la Corte territoriale, alla luce dell’istruttoria esperita, ha “osservato come il lavoratore fosse stato assegnato all’uso dell’elaboratore elettronico senza la previa, necessaria istruzione e quindi con disagio dovuto all’evidente e incolpevole imperizia e con conseguente pregiudizio per la dignità personale e per il prestigio professionale, tutelati dall’art. 35, primo comma, Cost”. Aggiunge la Suprema Corte che “in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 c.c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”.