Sì al risarcimento se il responsabile dell’impianto s’infortuna mentre tenta di sbloccare il ciclo produttivo
Priorità alla sicurezza sul lavoro. Il responsabile
dell’impianto s’infortuna mentre cerca di rimediare a un’anomalia del
ciclo produttivo: il risarcimento a carico del datore scatta anche se
l’incidente è avvenuto in un reparto che non è sotto l’influenza
diretta del danneggiato. Lo precisa la sentenza 26360/09 della
Cassazione.
Il caso
E’ stato bocciato il ricorso di
un’azienda casearia: spetta al datore dimostrare di aver adottato tutte
le misure anti-infortunistiche necessarie e qui la prova non risulta
raggiunta. Lo dimostra la dinamica dell’incidente: il capo tecnico nota
che la temperatura del siero necessario alla lavorazione è irregolare e
va a verificare il funzionamento della nuova macchina installata nel
mangimificio. Ma cade in una vasca di liquido bollente. La struttura
era aperta, invece doveva essere chiusa, per evitare ogni pericolo,
anche se l’accesso alla vasca non era usuale. E’ escluso il concorso di
colpa: la condotta dell’infortunato non risulta abnorme. Il danneggiato
non era il capo del mangimificio, ma era comunque responsabile della
centrale termica e dunque rientrava nelle sue mansioni controllare la
temperatura. Né all’azienda vale osservare che non sussisterebbe
l’obbligo di informazione sui rischi specifici legati ad ambienti
dell’azienda diversi da quelli in cui normalmente opera il lavoratore.