Sì al sequestro preventivo per il cambio di destinazione d’uso senza titolo
L’esecuzione di soppalchi nel corso di lavori di ristrutturazione interna di un edificio comporta l’aumento della superficie e la realizzazione di un edificio in parte diverso, così che sussiste l’obbligo di richiedere il permesso di costruire, o in alternativa, la DIA.
E’ questo il principio, pacifico in giurisprudenza, richiamato dalla Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 11 novembre 2011, n. 41089 e utilizzato per risolvere un caso “di scuola”.
In particolare, nel caso di specie il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto dall’indagata avverso l’ordinanza del GIP che aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo del fabbricato. Il reato contestato era quello di cui all’art. 44, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, in quanto erano state realizzate in un appartamento di 150 mq, interessato da opere di manutenzione straordinaria, numerose zone soppalcate impostate a quota inferiore a mt. 2,70 dal calpestio, addossate alle pareti finestrate, dotate di impianto elettrico e collegate con una scala di ferro col piano di calpestio.
Il Tribunale non poteva fare a meno di rilevare che l’esecuzione di soppalchi necessiti del preventivo rilascio del permesso di costruire o della DIA alternativa al permesso né la Cassazione poteva fare ameno di ribadire l’ormai costante insegnamento della stessa Corte in materia.
Infatti, si legge nella sentenza, nella fattispecie concreta, la mancanza del permesso di costruire o , in alternativa, della DIA, integra gli estremi del reato previsto dal TUE all’articolo 44.
Inoltre, in tema di reati edilizi, è legittimo il sequestro preventivo di immobile nel quale sono realizzate opere interne che ne abbiano comportato il mutamento della destinazione d’uso, realizzandosi in questo caso un’ipotesi di aggravamento del carico urbanistico.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna per la ricorrente al pagamento delle spese processuali.