Sì alla decadenza del consigliere comunale assente per tre sedute consecutive
E’ legittima la delibera con cui viene dichiarata la decadenza dalla carica di consigliere comunale che senza un giustificato motivo, si assenti per tre sedute consecutive, nella ipotesi in cui lo statuto comunale prevede che i consiglieri abbiano l’onere di giustificare per iscritto l’assenza entro il termine di 10 giorni dalla seduta stessa.
Così il Consiglio di Stato, nella sezione V, ha deciso con la sentenza del 24 marzo 2011, n. 1789, decidendo sulla legittimità o meno della delibera di decadenza del consigliere che aveva presentato le proprie giustificazioni e controdeduzioni solamente riscontrando la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
Nella sentenza de qua si afferma testualmente che …….”Correttamente, in definitiva, i primi giudici hanno ritenuto la legittimità del provvedimento impugnato, sia sotto il profilo della mancanza tempestiva giustificazione delle assenze contestate, sia sotto il profilo della tardività delle giustificazioni stesse, prodotte solo con l’atto di controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, sia sotto il profilo probatorio, essendo stati prodotti fotocopie di certificati medici, senza neppure giustificare la causa dell’eventuale impossibilità di produrre i relativi originali”.
Precedenti giurisprudenziali
È illegittima la deliberazione del consiglio comunale che dichiara la decadenza dalla carica di un consigliere comunale per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio (facendo applicazione dello statuto comunale laddove prevede che un consigliere comunale che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio venga dichiarato decaduto), dovendosi considerare giustificata l’assenza del consigliere ad una seduta, in quanto impegnato nella propria attività lavorativa. Al riguardo va considerato che la possibilità di ottenere permessi retribuiti dal proprio datore di lavoro, in concomitanza agli impegni connessi ad un mandato di consigliere comunale, non significa l’obbligo di richiederli, ben potendo un cittadino responsabile valutare, di volta in volta, l’opportunità di essere p resente al proprio posto di lavoro ovvero alla seduta del Consiglio Comunale di cui fa parte (T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I , 16 aprile 2010, n. 5377).
La dichiarazione di decadenza del consigliere comunale che non partecipa alle sedute del consiglio presuppone sempre una valutazione approfondita delle giustificazioni delle assenze addotte dall’interessato (TAR Puglia Bari, 7 novembre 2006, n. 3903).
Le prerogative del consigliere comunale non si esauriscono nella partecipazione alle sedute dell’organo cui appartiene, ma contemplano lo svolgimento di tutta una serie di attività individuali di carattere propulsivo, conoscitivo e di controllo.
L’astensionismo ingiustificato di un consigliere comunale dalle sedute dell’organo cui appartiene è una legittima causa di decadenza qualora l’amministratore mostra disinteresse e negligenza nell’adempiere il proprio mandato, con ciò generando non solo difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale cui appartiene, ma violando l’impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico-amministrativa.
Diversamente, l’astensionismo deliberato e preannunciato, ancorché superiore al periodo previsto ai fini della decadenza, è da considerarsi uno strumento di lotta politico-amministrativa a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi, dialettici e democratici delle forze di maggioranza a cui non può conseguire la sanzione della decadenza dalla carica di consigliere (TAR Lombardia, Sez. Brescia, 10 aprile 2006 n. 383).